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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10399/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato la conferma della condanna per il delitto di danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.), deducendo violazione del divieto di "bis in idem" (art. 649 c.p.p. in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU). Si sosteneva che l'imputato fosse già stato sottoposto a procedimento disciplinare (richiamato art. 39 Ord. penit.) e avesse ricevuto una sanzione amministrativa/discplinare che avrebbe dovuto precludere il successivo esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che tra procedimento disciplinare e procedimento penale non operi, di regola, il divieto di bis in idem convenzionale né interno: le sanzioni disciplinari non assumono natura "sostanzialmente penale" ai sensi dei criteri Engel in quanto sono rivolte a una cerchia ristretta (il contesto carcerario) e non alla generalità dei consociati; la giurisprudenza CEDU e nazionale esclude l'operatività del divieto tra sfera disciplinare e penale. La Corte ha inoltre osservato che la questione non era stata tempestivamente e specificamente svolta in sede di gravame e che il ricorso mancava di specificità circa l'esito e l'entità della sanzione disciplinare. Conseguentemente il rigetto comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione EDU, art. 4, § 1

    «nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato»

    Il divieto di bis in idem ha efficacia convenzionale; tuttavia la Corte EDU ha circoscritto la sua operatività ai procedimenti "penali" intesi in senso sostanziale e non ha generalmente esteso la tutela al procedimento disciplinare interno.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma interna che proibisce la duplicazione del processo per lo stesso fatto; la sua portata è stata oggetto di adeguamento alla giurisprudenza CEDU (Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte della formulazione che escludeva l'identità di fatto per la sola concorrenza formale). Qui la Corte ha ritenuto che non si applica per precludere il procedimento penale dopo un procedimento disciplinare.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso deduceva violazione di questa disposizione con riferimento al divieto di bis in idem, ma la Corte ha ritenuto il motivo in parte non fondato e in parte generico.

  • art. 39 Ord. penit.

    Richiamato nel ricorso come normativa che legittima l'irrogazione di sanzioni disciplinari in ambito penitenziario; la Corte osserva che l'esistenza di una sanzione disciplinare ex art. 39 Ord. penit. non impedisce di per sé l'azione penale.

  • art. 81, comma 2, d.P.R. n. 230/2000

    Norma disciplinare carceraria citata nella motivazione della Corte come riferimento per le sanzioni disciplinari a carico dei detenuti; la sanzione prevista è ritenuta interna al contesto carcerario e quindi non sostanzialmente penale.

  • art. 635 cod. pen.

    Norma che punisce il danneggiamento; oggetto del procedimento penale per cui l'imputato è stato condannato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del ricorso cassazionista soccombente; applicata alla statuizione di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il divieto di "bis in idem" convenzionale (Prot. n.7, art.4 CEDU) si applica ai procedimenti di natura penale sostanziale; non è automaticamente estendibile ai procedimenti disciplinari interni.
  • Le sanzioni disciplinari rivolte a una cerchia ristretta (es. misure nei confronti di detenuti o appartenenti a ordini professionali) non sono, in linea generale, "sanzioni penali" ai sensi dei criteri Engel e quindi non impediscono, di norma, l'esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti.
  • È possibile che procedimenti amministrativi/tributari e penali per lo stesso fatto coesistano senza violare il divieto di bis in idem quando tra essi sussista un nesso materiale e temporale sufficientemente stretto (Giudice CEDU: case A. e B. c. Norvegia); tuttavia tale logica non si estende meccanicamente ai procedimenti disciplinari interni.
  • La deduzione del vizio di "bis in idem" deve essere proposta tempestivamente e con specificità nei gradi opportuni (es.: motivo d'appello); la cassazione non è luogo per nuove deduzioni di fatto che richiedano accertamento probatorio.
  • Per valutare se una sanzione formale non penale sia in realtà penale occorre applicare i criteri Engel (qualificazione giuridica, natura dell'illecito, grado di severità della sanzione) e considerare se la sanzione sia diretta alla generalità dei consociati o solo a una categoria ristretta.

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