Cassazione Civile, Ordinanza n. 35494/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione immobiliare: la locatrice ha intimato sfratto per morosità al conduttore, che aveva ottenuto inizialmente un termine per sanare la morosità ma era tornato inadempiente; il giudice della fase sommaria aveva convalidato lo sfratto con ordinanza di rilascio e rimesso le parti al giudizio di merito. Nel merito, il Tribunale ha rilevato che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione e ha concesso un termine per attivarlo; decorso inutilmente tale termine, ha dichiarato improcedibile la domanda e ha posto le spese a carico della locatrice, ritenendo che su di lei gravasse l’onere di avviare la mediazione. La ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: (1) violazione dell'art. 5 L. 28/2010, sostenendo che l'onere di promuovere la mediazione spettasse al conduttore, unico interessato a una pronuncia di merito, mentre il suo interesse era già soddisfatto dalla convalida; (2) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, deducendo che il Tribunale non avrebbe considerato i reiterati inadempimenti e la persistente morosità del conduttore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fondasse su una duplice ratio: da un lato l'improcedibilità oggettiva della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte di entrambe le parti; dall'altro la regolazione delle spese, poste a carico della locatrice in quanto parte onerata dell'iniziativa e causa dell'improcedibilità. I due motivi non coglievano tale ratio, perché insistevano sull'individuazione della parte tenuta ad attivare la mediazione come se ciò incidesse sulla declaratoria di improcedibilità, mentre per la Corte l'inerzia di entrambi rendeva comunque inevitabile tale esito. Non sono state liquidate spese in cassazione per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 L. 28/2010
Il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione comporta improcedibilità oggettiva della domanda quando nessuna delle parti vi abbia provveduto; l'individuazione della parte onerata rileva, eventualmente, ai soli fini della regolazione delle spese.
Le spese possono essere poste a carico della parte che ha dato causa all'improcedibilità del giudizio, cioè di chi ha introdotto la causa pur essendo tenuto alla mediazione e non vi ha dato seguito.
La Corte richiama la declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della Corte territoriale ai sensi della disposizione sul filtro in appello, ma la questione non incide sulla decisione finale di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la mediazione è condizione di procedibilità e nessuna delle parti l'ha attivata, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità della domanda a prescindere da quale parte fosse concretamente onerata di promuoverla.
- L'individuazione della parte tenuta ad avviare la mediazione può rilevare per le spese di lite, ma non elimina l'effetto preclusivo derivante dal mancato esperimento del procedimento obbligatorio.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e censura un profilo diverso da quello posto a fondamento della decisione.
- In materia di spese processuali, quando il giudizio è dichiarato improcedibile per omissione di un adempimento processuale obbligatorio, la soccombenza può essere ravvisata in capo alla parte che ha introdotto il giudizio senza assolvere tale onere.
Come è indicizzato
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