Cassazione Penale, Ordinanza n. 15028/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna censuravano la ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova compiuta dal giudice di merito. In particolare, la decisione di merito aveva affermato la responsabilità per calunnia e lesioni personali in concorso, ritenendo attendibili le persone offese e valorizzando certificati medici, fotografie delle lesioni, la deposizione di un carabiniere e l'assenza di riscontri alla versione difensiva. Uno dei ricorrenti contestava la falsità delle accuse mosse nei suoi confronti; l'altro contestava la configurabilità del concorso nel reato di lesioni e la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le impugnazioni proponessero censure di merito non consentite in sede di legittimità, poiché miravano a una diversa lettura del compendio probatorio e della dinamica dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le doglianze investivano la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo congruo e non illogico l'accertamento dei reati di calunnia e lesioni personali in concorso, nonché la valutazione del contributo concorsuale e il diniego dell'attenuante ex art. 114 c.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Norma richiamata per l'attenuante invocata dalla difesa del concorrente nel reato, che la Corte di merito ha escluso e la Cassazione ha ritenuto immune da censure di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che mirino a ottenere una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, coerente e immune da manifeste illogicità.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione se fonda la ricostruzione del fatto su elementi probatori tra loro convergenti e su criteri di inferenza logici e condivisibili.
- Nel reato di calunnia, la falsità dell'accusa può essere desunta dal riscontro complessivo delle dichiarazioni delle persone offese e degli elementi oggettivi che smentiscano la versione accusatoria dell'imputato.
- In tema di concorso di persone nel reato, la valutazione del contributo del singolo concorrente e dell'eventuale attenuante di minima partecipazione rientra primariamente nel giudizio di merito e non può essere rivalutata in cassazione se adeguatamente motivata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
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