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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6640/2020 del 09/03/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La docente era stata assunta dal Ministero, senza soluzione di continuità, per sei anni scolastici consecutivi con contratti annuali su posti di organico di diritto; la durata complessiva dei rapporti a termine era superiore a trentasei mesi. Il Tribunale di Viterbo aveva dichiarato illegittimi i termini apposti ai contratti e condannato il Ministero al risarcimento del danno, quantificato secondo i parametri dell’art. 8 della L. n. 604/1966. La Corte d’appello di Roma, riuniti gli appelli di entrambe le parti, aveva confermato l’illegittimità dei termini, escluso la conversione dei rapporti e rideterminato il risarcimento secondo l’art. 32 della L. n. 183/2010. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in più punti, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368/2001, degli artt. 1 e 4 della L. n. 124/1999, del D.M. 13 giugno 2007, dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e della direttiva 1999/70/CE. Ha sostenuto che la disciplina speciale del reclutamento scolastico fosse conforme al diritto dell’Unione e che le supplenze rispondessero a ragioni oggettive, aggiungendo che non sarebbe possibile mantenere una riserva stabile di personale in ragione delle esigenze di contenimento della spesa e di equilibrio del bilancio. Nel giudizio di cassazione la docente ha inoltre dichiarato, senza contestazione del Ministero, di essere stata immessa in ruolo tramite il meccanismo del doppio canale; la Corte ha quindi esaminato l’effetto della stabilizzazione sulla domanda risarcitoria e la necessità che fossero stati allegati e provati danni ulteriori rispetto a quelli riparati dall’immissione in ruolo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Ministero, cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando l’originaria domanda della docente. Ha ritenuto che l’immissione in ruolo ottenuta dalla lavoratrice, anche mediante il sistema di avanzamento previsto dalle previgenti regole di reclutamento, costituisse una misura effettiva e adeguata a sanzionare l’abusiva reiterazione dei contratti e a ripararne le conseguenze. La stabilizzazione non esclude in assoluto la domanda per danni ulteriori e diversi, ma il lavoratore deve allegarli e provarli; nel caso concreto non risultava che la docente li avesse allegati nella domanda originaria. Non sono risarcibili come danni ulteriori quelli derivanti dalla mancata conversione o dalla perdita del posto di lavoro, già superati dall’immissione in ruolo. Le questioni sul piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. n. 107/2015 non erano decisive, poiché la docente aveva già ottenuto la stabilizzazione tramite il doppio canale. Le spese dell’intero processo sono state integralmente compensate, in ragione della complessità della questione risolta alla luce della pronuncia della Corte di giustizia intervenuta nel corso della causa.

Norme richiamate

  • clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    l’accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

    La clausola non impone il cumulo tra stabilizzazione e risarcimento. La trasformazione del rapporto può costituire una misura adeguata a sanzionare l’abuso; resta possibile chiedere il risarcimento di danni ulteriori e diversi, se allegati e provati.

  • art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001

    ai sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione

    La violazione delle regole imperative sulle assunzioni pubbliche non determina la conversione giudiziale del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato; restano applicabili le misure sanzionatorie e riparatorie compatibili con il regime del pubblico impiego.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Non essendo, pertanto, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta nei confronti dell’odierno ricorrente.

    Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego scolastico, l’immissione in ruolo conseguente alla reiterazione abusiva di contratti a termine può costituire una misura effettiva e adeguata per sanzionare l’abuso e ripararne le conseguenze, anche quando la stabilizzazione sia stata ottenuta attraverso i previgenti strumenti selettivi e concorsuali.
  • La stabilizzazione non preclude in assoluto una domanda risarcitoria: il lavoratore può chiedere il ristoro di danni ulteriori e diversi da quelli già riparati dall’immissione in ruolo, ma ha l’onere di allegarli e provarli.
  • Dopo l’immissione in ruolo non possono essere nuovamente risarciti, come danni ulteriori, quelli identificati con la mancata conversione del rapporto o con la perdita del posto di lavoro, poiché la stabilizzazione ha già soddisfatto tale interesse.
  • Il diritto dell’Unione non impone, in caso di abuso nella successione di contratti a termine, che alla trasformazione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato si aggiunga sempre un risarcimento pecuniario.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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