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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6639/2020 del 09/03/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto in primo grado la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società in via subordinata rispetto all’eventuale invalidità delle dimissioni da lui rassegnate, che sosteneva essergli state estorte. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 23 settembre 2014, aveva parzialmente accolto l’impugnazione: esclusa la coartazione della volontà e rilevato che nel ricorso introduttivo non era stata proposta domanda di annullamento o invalidità delle dimissioni, aveva ritenuto inefficace, perché tempestivamente impugnata ai sensi dell’art. 2113 c.c., la rinuncia al TFR e alle altre spettanze retributive, liquidando complessivamente Euro 53.087,35 e riconoscendo provate e dovute le trattenute risultanti dagli atti. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell’art. 416, comma 3, c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per la mancata considerazione di somme che assumeva non contestate; violazione della L. n. 218 del 1952, art. 19, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23, quanto al calcolo del TFR e delle competenze di fine rapporto al netto delle trattenute; nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. La società ha proposto ricorso incidentale in due motivi: erronea interpretazione della dichiarazione del lavoratore come rinuncia alle spettanze retributive, con richiamo agli artt. 1965, 1362, 1363, 1364 e 2113 c.c.; violazione degli artt. 2934, 2943 e 2948 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo in tema di prescrizione.

La decisione

La Cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Il primo motivo principale è stato ritenuto infondato: la censura sulla non contestazione era generica e il principio non sostituisce la prova dei fatti costitutivi di voci retributive peculiari; inoltre, la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando l’onere probatorio sia attribuito alla parte sbagliata. Anche il secondo motivo è stato respinto: la Corte d’appello aveva compiuto un accertamento di fatto, non validamente scalfito, sulle sole trattenute provate, e aveva rispettato i criteri relativi alle ritenute previdenziali e fiscali. Il terzo motivo è infondato perché la motivazione d’appello esponeva le ragioni della decisione e non era apparente; il quarto è generico e comunque infondato, poiché la domanda risultava implicitamente respinta alla luce della motivazione. Il primo motivo incidentale è infondato: la qualificazione della dichiarazione come rinuncia appartiene all’apprezzamento del giudice di merito e la censura non indicava specificamente i canoni ermeneutici violati né trascriveva le clausole necessarie alla verifica. Il secondo motivo incidentale è inammissibile, perché sollecitava una nuova valutazione dei fatti e della maturazione della prescrizione e non denunciava un omesso esame di fatto decisivo né una carenza motivazionale rilevante secondo il minimo costituzionale. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, a carico di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    Con riguardo alla dedotta violazione del principio di non contestazione inerente le somme pretese dal ricorrente, va premessa l’assoluta genericità del motivo, che non consente allo stesso di rispettare i canoni di cui all’art. 366 c.p.c., attesa la mancata produzione di atti difensivi della parte controricorrente da cui possa evincersi la mancata contestazione ed alla luce, anzi, della compiuta ed articolata contestazione della Nalco s.r.l. riportata in ampi stralci nel controricorso.

    La doglianza di mancata contestazione deve essere specificamente documentata nel ricorso per cassazione; nel caso concreto il motivo era generico e gli atti richiamati evidenziavano, invece, un’articolata contestazione della società.

  • art. 2697 c.c.

    Occorre, poi, rilevare che il principio di non contestazione opera rispetto ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non anche in relazione a fattispecie, come quella del diritto al riconoscimento di voci retributive peculiari, in ordine alle quali occorre la prova dei fatti costitutivi (per es., per le MPI, o le stock options quella del raggiungimento degli obiettivi), il cui accertamento, richiedendo un riscontro su aspetti ulteriori deve essere necessariamente ricondotto al “thema probandum” come disciplinato dall’art. 2697 c.c., la cui verificazione spetta al giudice.

    La non contestazione riguarda i fatti costitutivi, modificativi o estintivi allegati, ma non esonera dalla prova dei fatti costitutivi di specifiche voci retributive che richiedano ulteriori riscontri. La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte diversa da quella cui spetta secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 366 c.p.c.

    Con riguardo alla dedotta violazione del principio di non contestazione inerente le somme pretese dal ricorrente, va premessa l’assoluta genericità del motivo, che non consente allo stesso di rispettare i canoni di cui all’art. 366 c.p.c., attesa la mancata produzione di atti difensivi della parte controricorrente da cui possa evincersi la mancata contestazione ed alla luce, anzi, della compiuta ed articolata contestazione della Nalco s.r.l. riportata in ampi stralci nel controricorso.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve consentire di verificare la censura mediante gli atti e i documenti necessari; la mancata indicazione e produzione degli atti rilevanti rende generica la doglianza.

  • L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19

    Quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19);

    Le ritenute previdenziali a carico del lavoratore possono essere detratte dal credito retributivo solo se il datore abbia tempestivamente pagato il relativo contributo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23

    per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacchè la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli

    Le ritenute fiscali non si detraggono dal credito per differenze retributive nell’ambito del rapporto civilistico tra datore e lavoratore; il relativo obbligo del lavoratore sorge dopo l’effettiva percezione delle somme.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Va rilevato, al riguardo, che può ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la sola motivazione apparente, quella, cioè che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.

    La nullità per vizio di motivazione ricorre quando la motivazione sia solo apparente, in particolare se l’appello si limita a una generica adesione alla decisione di primo grado senza esaminare criticamente i motivi di gravame. Non ricorre quando la sentenza espone le ragioni autonome della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Relativamente al quarto motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, va ancora una volta ribadita la genericità della deduzione cui va aggiunta l’infondatezza della stessa vertendosi in ipotesi di rigetto implicito della domanda alla luce della piana motivazione del giudice di secondo grado.

    La domanda può ritenersi implicitamente respinta quando la motivazione del giudice di merito, letta nel suo complesso, ne escluda chiaramente l’accoglimento; la censura di ultrapetizione o omessa pronuncia deve inoltre essere specifica.

  • art. 2113 c.c.

    Non può ritenersi che, nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad una motivazione soltanto apparente, avendo dato conto il giudice di secondo grado delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere non coartata la volontà dimissionaria del dipendente, non configurabile una ipotesi di licenziamento ed infine dovute le differenze retributive accertate alla luce della tempestiva impugnazione della rinuncia alle stesse, effettuata ex art. 2113 c.c.

    La rinuncia alle spettanze retributive, quando tempestivamente impugnata secondo l’art. 2113 c.c., è inefficace; nel caso concreto tale valutazione di merito aveva fondato il riconoscimento delle differenze retributive accertate.

  • artt. 1965, 1362, 1363 e 1364 c.c.

    D’altro canto, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa.

    La censura in cassazione sull’interpretazione di una clausola deve indicare i canoni ermeneutici specificamente violati e spiegare in che modo il giudice se ne sia discostato, riportando le clausole rilevanti; non basta contrapporre una diversa lettura a quella accolta in appello.

  • artt. 2934, 2943 e 2948 c.c.

    La parte si sofferma, invero, sostanzialmente sulla ricostruzione in fatto della vicenda e delle sue conseguenze – deducendo l’omesso esame di circostanze rilevati – e mira ad ottenere una rivisitazione del merito in ordine all’interpretazione della maturazione della prescrizione, pacificamente rimessa al giudice di secondo grado.

    La censura sulla prescrizione non consente in cassazione una nuova ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del merito; deve denunciare un effettivo errore di diritto o un omesso esame decisivo nei limiti ammessi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nella specie, la stessa piana lettura delle modalità di formulazione dei motivi considerati induce ad escludere, ictu oculi, la deduzione di una erronea sussunzione nelle disposizioni normative mentovate della fattispecie considerata, apparendo, invece, chiarissima l’istanza volta ad ottenere una inammissibile nuova valutazione del fatto.

    Il motivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto; il sindacato sulla motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti e alle anomalie motivazionali che incidono sul requisito minimo costituzionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità

    Fuori dall’omesso esame di un fatto decisivo, il controllo sulla motivazione riguarda la sola mancanza del requisito minimo costituzionale, limitata alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In caso di rigetto dei ricorsi, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione opera sui fatti costitutivi, modificativi o estintivi allegati, ma non sostituisce la prova dei fatti costitutivi di specifiche voci retributive quando il loro accertamento richieda riscontri ulteriori.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione quando il giudice abbia posto l’onere della prova a carico della parte diversa da quella cui spetta in base alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove.
  • Le ritenute previdenziali a carico del lavoratore possono essere detratte dal credito retributivo solo se il datore di lavoro ha tempestivamente pagato il relativo contributo; le ritenute fiscali non sono detraibili dal debito civilistico per differenze retributive prima dell’effettiva percezione delle somme da parte del lavoratore.
  • La censura in cassazione sull’interpretazione contrattuale deve individuare i canoni ermeneutici concretamente violati, spiegare lo scostamento del giudice di merito e riportare le clausole rilevanti; la mera contrapposizione di una diversa interpretazione è insufficiente.
  • Il ricorso per cassazione non può ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove. Il vizio motivazionale è denunciabile, fuori dall’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, solo in presenza delle anomalie che eliminano il contenuto minimo costituzionale della motivazione.
  • La motivazione per relationem non è apparente per il solo fatto di richiamare la decisione di primo grado: lo diventa quando si limita a una generica adesione senza esaminare criticamente i motivi di gravame.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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