Cassazione Civile, Sentenza n. 6642/2020 del 09/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Una dipendente si era astenuta anticipatamente dal lavoro per maternità ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001. Il datore di lavoro aveva anticipato l'indennità e portato a conguaglio con i contributi la somma di Euro 5.851,23, relativa al periodo indicato in sentenza come (OMISSIS). L'INPS aveva contestato il conguaglio e chiesto la ripetizione della contribuzione, eccependo la prescrizione dei ratei dell'indennità. Il Tribunale aveva deciso la controversia e la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 459/2014 depositata il 17 giugno 2014, in parziale riforma aveva escluso il diritto dell'INPS alla ripetizione. Secondo la Corte territoriale, per l'astensione anticipata la prestazione economica non richiedeva una domanda all'INPS, essendo sufficiente la richiesta di astensione rivolta alla competente Direzione provinciale del lavoro e il conseguente provvedimento di ammissione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 21 e 22 del D.Lgs. n. 151/2001, in relazione agli artt. 7 e 8 della L. n. 533/1973. Ha sostenuto che anche per l'indennità connessa all'astensione anticipata fosse necessaria la domanda amministrativa all'INPS, sebbene l'astensione fosse disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
La decisione
La Corte ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'INPS è il soggetto obbligato all'erogazione dell'indennità di maternità e che il datore di lavoro ne anticipa l'importo con facoltà di conguaglio soltanto se la prestazione è effettivamente dovuta dall'Istituto. Anche per l'indennità di maternità è necessaria la domanda amministrativa all'ente previdenziale. Il provvedimento che dispone l'astensione anticipata, emesso dal servizio ispettivo, dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL, legittima l'assenza come evento protetto ma non sostituisce la domanda diretta a ottenere il pagamento della prestazione. La sentenza è stata cassata in parte qua e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per una nuova valutazione conforme al principio enunciato e per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente vittorioso.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001
Ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, richiamato dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 22, comma 2, l’INPS è l’unico soggetto obbligato ad erogare l’indennità di maternità, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l’importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all’Istituto, semprechè la prestazione sia effettivamente dovuta dall’Istituto previdenziale (Cass. n. 1172 del 22/01/2015, Cass. n. 669 del 18/01/2001, n. 669).
L'INPS è il soggetto obbligato all'erogazione dell'indennità di maternità; il datore di lavoro anticipa la prestazione e può conguagliarla con i contributi solo se essa è effettivamente dovuta dall'ente previdenziale.
Anche per l’indennità di maternità, trattandosi di prestazione previdenziale, vale quindi il principio generale della necessità della domanda amministrativa, relativo a tutte le controversie di cui all’art. 442 c.p.c., nella materia previdenziale e nell’assistenza sociale, assolutamente condiviso nella giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre” Cass. n. 23362 del 16/11/2016, Cass. n. 17798 del 8.9.2015, Cass. n. 2063 del 30/01/2014).
Per ottenere una prestazione previdenziale, compresa l'indennità di maternità, è necessaria la previa domanda amministrativa all'ente previdenziale.
Si è anche aggiunto, con specifico riferimento alla questione agitata in causa relativa all’astensione anticipata dal lavoro D.Lgs. n. 151 del 2001, ex art. 17, che alla carenza della domanda amministrativa non può supplire il provvedimento emesso dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL, trattandosi di provvedimento che assume solo la funzione di “un fatto di legittimazione e una condicio iuris della riconducibilità dell’assenza dal lavoro allo stato di gravidanza e della sua riconoscibilità come assenza determinata da uno degli eventi protetti” (cfr. Cass. n. 603/2000) e che non può, dunque, tenere luogo della domanda diretta ad ottenere la corresponsione dei benefici economici da parte dell’ente previdenziale (Cass. n. 29236 del 28.12.2011).
Il provvedimento che autorizza l'astensione anticipata riconosce l'assenza come evento protetto, ma non sostituisce la domanda amministrativa necessaria per ottenere dall'ente previdenziale la prestazione economica.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché il ricorrente è risultato vittorioso.
Massime di principio
- L'indennità di maternità è erogata dall'ente previdenziale, mentre il datore di lavoro ne anticipa l'importo; il conguaglio con i contributi presuppone che la prestazione sia effettivamente dovuta dall'ente.
- La richiesta o il provvedimento amministrativo che dispone l'astensione anticipata dal lavoro per maternità non sostituisce la domanda all'ente previdenziale diretta a ottenere la prestazione economica. Il provvedimento attiene al riconoscimento dell'assenza come evento protetto, mentre l'erogazione della prestazione segue regole proprie.
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