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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6646/2020 del 09/03/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Una dirigente medico di primo livello aveva agito contro l’azienda sanitaria deducendo l’erronea liquidazione della retribuzione di posizione. Aveva chiesto in via principale le differenze calcolate considerando l’incremento della componente variabile previsto dall’art. 35 del CCNL 1998/2001 per l’area della dirigenza medica e veterinaria e, in via subordinata, le maggiori somme dovute a titolo di retribuzione di posizione minima. Il Tribunale di Frosinone aveva accolto la domanda e condannato l’azienda al pagamento di Euro 18.809,72, oltre accessori. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3209/2014 depositata l’11 aprile 2014, aveva respinto l’appello dell’azienda: aveva escluso la nullità del ricorso introduttivo perché la dipendente aveva indicato i fatti, la qualifica, le mansioni e i riferimenti normativi e contrattuali; aveva ritenuto infondata la domanda principale, poiché l’incremento della componente variabile minima era correlato alla graduazione delle funzioni; aveva interpretato la pronuncia di primo grado come accoglimento della sola domanda subordinata, sulla base delle differenze quantificate dalla consulenza tecnica in riferimento all’art. 35 del CCNL e alle deliberazioni aziendali indicate in sentenza. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; il testo non ne espone il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno depositato e richiamato un verbale di conciliazione sottoscritto il 1° dicembre 2017 a seguito di accordi sindacali, chiedendo congiuntamente la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i tre motivi di ricorso, poiché le parti avevano definito la controversia con un accordo negoziale e avevano congiuntamente chiesto la declaratoria. Per effetto della cessazione viene meno l’efficacia della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, non essendosi il giudizio concluso con rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Con la richiamata decisione, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è precisato che quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, “i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite”, la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell’intervenuto accordo.

    La Corte richiama il quadro delle decisioni di legittimità per precisare che la definizione negoziale della controversia non va ricondotta alle tipologie decisorie contemplate dal codice, ma comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • artt. 383 e 384 c.p.c.

    qualora “nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso”

    L’accordo con cui le parti definiscono la lite durante il giudizio di cassazione determina la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata; non configura né una delle decisioni tipiche di cui agli articoli richiamati né un’inammissibilità sopravvenuta per disinteresse.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Con la richiamata decisione, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è precisato che quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, “i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite”, la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell’intervenuto accordo.

    La norma è richiamata per rinviare alla motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite che enuncia la regola applicata alla definizione negoziale della controversia in cassazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, perchè il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti.

    Il raddoppio del contributo unificato presuppone il rigetto nel merito, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso. Non è dovuto quando la Cassazione dichiara cessata la materia del contendere per accordo negoziale, poiché in tale ipotesi viene meno l’efficacia della sentenza impugnata.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, perchè il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti.

    La legge è richiamata quale fonte modificativa della disciplina del contributo unificato; secondo la decisione, il raddoppio non opera in caso di cessazione della materia del contendere per accordo delle parti.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio di cassazione, le parti definiscono la controversia con un accordo negoziale e ne danno concordemente atto chiedendo la cessazione della materia del contendere, la Corte deve dichiararla, poiché viene meno il bisogno di tutela giurisdizionale. Non occorre che le parti specifichino i termini dell’accordo, se concordano nell’affermare che esso ha definito la lite.
  • La cessazione della materia del contendere per accordo sopravvenuto comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata e non equivale a inammissibilità sopravvenuta del ricorso per disinteresse delle parti.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per il giudizio di cassazione non è dovuto quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere conseguente a un accordo negoziale, non essendovi rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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