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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6644/2020 del 09/03/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il Comune aveva licenziato disciplinarmente il lavoratore il 5 settembre 2016, in relazione al suo coinvolgimento in un sistema corruttivo. Il lavoratore aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, la reintegrazione e il risarcimento ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3971/2018 depositata il 31 maggio 2018, aveva confermato la decisione. In Cassazione il lavoratore ha formulato due motivi. Con il primo ha censurato la declaratoria di novità e inammissibilità dell’eccezione di nullità degli atti disciplinari per incompetenza dell’organo che li aveva adottati, sostenendo che la competenza spettasse all’Ufficio per i procedimenti disciplinari. Con il secondo ha contestato la valutazione della specificità della contestazione disciplinare e la motivazione della sentenza d’appello, lamentando che non fossero stati individuati i fatti posti a fondamento del licenziamento e invocando, tra l’altro, gli effetti del giudicato penale. Ha inoltre sollecitato una nuova valutazione del materiale istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la legittimità del licenziamento va contestata indicando tempestivamente nell’atto introduttivo lo specifico vizio, fondato sui relativi fatti; la deduzione in appello di un distinto profilo di illegittimità, quale l’incompetenza dell’organo disciplinare, costituisce domanda nuova e inammissibile, anche se resta invariato il petitum. Il potere del giudice di rilevare d’ufficio una nullità negoziale non rende automaticamente proponibili in corso di causa nuovi vizi del licenziamento. Il secondo motivo è inammissibile perché, pur rubricato come violazione di legge, censura in realtà l’insufficienza della motivazione e richiede una nuova lettura delle prove, estranee al sindacato di legittimità nei termini proposti. Non sussiste neppure la dedotta nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c.: la Corte d’appello aveva spiegato chiaramente perché la contestazione, pur formulata per relationem agli atti del processo penale, fosse specifica e avesse consentito al lavoratore di difendersi compiutamente nel procedimento disciplinare e in giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 437 e 345 c.p.c.

    Muovendo da detto presupposto, è stato, ritenuto che, pur a fronte del medesimo “petitum”, escluse le ipotesi nelle quali la modifica resta limitata alla sola qualificazione giuridica, costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, nel corso del giudizio di primo grado e, a maggior ragione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità del licenziamento non tempestivamente dedotto.

    La prospettazione tardiva di un distinto vizio del licenziamento integra domanda nuova e non può essere introdotta nel giudizio di appello, salvo che la modifica riguardi soltanto la qualificazione giuridica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il secondo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente, al di là del titolo della rubrica, addebita in realtà alla sentenza impugnata vizi motivazionali, “sub specie” di insufficiente motivazione, che sono estranei (Cass. SSUU n. 8053/2014) al perimetro del vizio dedotto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e perchè sollecita una nuova lettura del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità.

    Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per denunciare l’insufficienza della motivazione né per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Non è ravvisabile, avuto riguardo ai principi affermati dalle Sezioni Unite nella già richiamata sentenza n. 8053/2014, la violazione dell’art. 132 c.p.c. nè, tampoco, il vizio di nullità della sentenza impugnata perchè la Corte territoriale, come risulta anche dal punto n. 2 di questa sentenza, ha spiegato in maniera compiuta, chiara e comprensibile le ragioni del rigetto del motivo di censura relativo alla mancanza di specificazione.

    La nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. non ricorre quando il giudice espone in modo compiuto, chiaro e comprensibile le ragioni della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell’impugnazione del licenziamento, ciascun distinto profilo di illegittimità deve essere tempestivamente dedotto e allegato nell’atto introduttivo, poiché deriva da specifiche circostanze di fatto; a parità di petitum, l’introduzione in corso di causa o in appello di un diverso vizio del recesso costituisce domanda nuova, salvo che si tratti della sola diversa qualificazione giuridica dei fatti già dedotti.
  • Il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità negoziale nelle azioni contrattuali non comporta l’automatica proponibilità, in ogni fase del giudizio di impugnazione del licenziamento, di ulteriori e distinti vizi del recesso non tempestivamente dedotti.
  • La contestazione disciplinare può essere specifica anche quando rinvia per relationem ad atti di un procedimento penale, se il lavoratore è stato messo in condizione di comprendere gli addebiti e di difendersi compiutamente nel procedimento disciplinare e in giudizio.
  • Il ricorso per cassazione formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è inammissibile quando, al di là della rubrica, denuncia soltanto insufficienza motivazionale o mira a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. non è configurabile quando la motivazione consente di comprendere con chiarezza e compiutezza le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento disciplinareRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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