Cassazione Civile, Sentenza n. 6649/2020 del 09/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Due lavoratori dipendenti della società ricorrente erano stati trasferiti, dal 1° gennaio 2009, alla società cessionaria nell’ambito di un’operazione di scorporo. Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 20 novembre 2014, aveva accolto i ricorsi, dichiarando illegittima la cessione perché non risultava preesistente un ramo d’azienda dotato di autonomia funzionale ed economica; aveva inoltre escluso la decadenza dall’impugnazione, il mutuo consenso o l’acquiescenza e il difetto di interesse ad agire. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 162/2017, depositata il 10 ottobre 2017, aveva confermato la decisione. La società ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame dell’accettazione espressa della cessione, che sarebbe risultata dalla firma per accettazione delle lettere del 29 dicembre 2008, e conseguente cessione dei contratti ai sensi dell’art. 1406 c.c.; 2) violazione degli artt. 100 c.p.c., 1406, 1175, 1375 e 1372 c.c., sostenendo che il comportamento dei lavoratori e il decorso di cinque anni prima dell’azione dimostrassero consenso tacito alla cessione, rinuncia all’impugnazione del trasferimento o risoluzione per mutuo consenso del rapporto con la cedente, con conseguente carenza di interesse ad agire; 3) violazione dell’art. 32, comma 4, della L. n. 183/2010, per avere la Corte d’appello escluso l’applicazione della decadenza alle cessioni intervenute prima dell’entrata in vigore della legge; 4) violazione dell’art. 2112 c.c., contestando l’assenza di preesistenza e autonomia funzionale del ramo e sostenendo che l’accordo sindacale relativo allo scorporo impedisse una diversa contestazione giudiziale dei suoi confini. Nel corso del giudizio di cassazione, l’8 novembre 2018, la società e uno dei lavoratori hanno concluso una conciliazione sindacale, con rinuncia della società all’impugnazione e accettazione della rinuncia da parte del lavoratore.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo limitatamente al rapporto tra la società ricorrente e il lavoratore che aveva conciliato, senza statuire sulle spese in assenza di costituzione dell’intimato. Quanto all’altro lavoratore, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, in presenza di doppia conforme, non era denunciabile il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. sulla questione di fatto dedotta e perché il ricorso non riportava integralmente il documento invocato a sostegno dell’accettazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: le conclusioni della Corte d’appello sull’assenza di consenso tacito, rinuncia o mutuo consenso erano motivate e le censure sollecitavano una nuova valutazione dei fatti; il solo decorso del tempo non provava il disinteresse per i diritti, mentre i lavoratori avevano continuato a prestare attività al formale nuovo datore per non rischiare la perdita del posto e delle retribuzioni. Ha rigettato il terzo motivo, affermando che la decadenza prevista dall’art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010 non si applica alle cessioni ex art. 2112 c.c. intervenute prima dell’entrata in vigore della legge: l’indicazione del trasferimento quale momento iniziale del termine delimita anche l’ambito temporale della nuova disciplina. Ha rigettato il quarto motivo: il trasferimento ex art. 2112 c.c. richiede un’entità economica preesistente, organizzata e dotata di autonomia funzionale; l’accordo sindacale previsto dall’art. 47 L. n. 428/1990 non attesta di per sé la legittimità del trasferimento e la sua mancata impugnazione non preclude l’azione del lavoratore. Le contestazioni sulla ricostruzione e sulla valutazione delle prove riguardavano accertamenti di fatto non riesaminabili in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato nei confronti del lavoratore non conciliato. Non sono state liquidate spese in suo favore, poiché non aveva svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In primo luogo perchè, vertendosi in ipotesi di cd. “doppia conforme”, non è consentito denunziare vizi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su questioni di fatto, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., riguardando la censura, nella specie, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla avvenuta cessione, da parte dei lavoratori, del proprio contratto di lavoro da Insiel spa a Insiel Mercato spa.
In caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è denunciabile in cassazione quando la censura investe una questione di fatto.
art. 1406 c.c.
In secondo luogo, la doglianza – come formulata – è priva di specificità non essendo stato riportato il testo integrale del documento in virtù del quale la ricorrente assume avvenuta la consenziente cessione del contratto ex art. 1406 c.c., impedendo, così, a questa Corte una corretta verifica di legittimità in assenza della precisa indicazione di elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della dedotta violazione.
La censura che deduce una cessione consensuale del contratto deve indicare in modo specifico e riprodurre il documento sul quale si fonda, così da consentire alla Corte di verificarne il contenuto rilevante.
art. 100 c.p.c.
Le tre ipotesi citate sono state escluse dalla Corte territoriale con adeguata e congrua motivazione, sottolineando, da un lato, che il tempo trascorso per fare valere i propri diritti non era un elemento idoneo, da solo, a dimostrare il completo disinteresse per tali diritti e, quindi, a rinunciare all’accertamento dell’attuale persistenza dell’originario rapporto di lavoro con la società o concordare con quest’ultima il suo scioglimento e, dall’altro, che, una volta ricevuta la lettera del dicembre del 2008, che comunicava loro la prosecuzione ex lege del rapporto di lavoro con Insiel Mercato a partire dall’1.1.2009, i lavoratori non potevano che eseguire la prestazione dovuta a favore del nuovo formale datore di lavoro, a scanso del rischio di perdere il posto e le retribuzioni.
La prosecuzione della prestazione presso il nuovo datore e il mero decorso del tempo, considerati da soli, non dimostrano rinuncia ai diritti né fanno venir meno l’interesse del lavoratore a chiedere l’accertamento della persistente titolarità del rapporto.
art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010
Alla stregua di quanto esposto, ritiene il Collegio che alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima della entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, non si applichi il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c) della Legge citata.
Il termine di decadenza per impugnare la cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. non si applica ai trasferimenti avvenuti prima dell’entrata in vigore della L. n. 183/2010.
art. 2112 c.c.
La statuizione dei giudici di seconde cure è, poi, condivisibile anche in ordine all’ulteriore requisito della “preesistenza” che, pur dopo l’emendamento apportato al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, al disposto dell’art. 2112 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha continuato, condivisibilmente, a ritenere indispensabile per la configurabilità del ramo aziendale unitamente al requisito dell’autonomia funzionale (cfr. ex aliis Cass. 24 gennaio 2018 n. 1769; Cass. n. 15438/2016).
Per configurare un ramo d’azienda trasferibile ai sensi dell’art. 2112 c.c. sono necessari sia la preesistenza dell’entità organizzata sia la sua autonomia funzionale.
art. 47 L. n. 428/1990
Infine, anche l’assunto – secondo il quale la mancata impugnazione dell’accordo L. n. 428 del 1990, ex art. 47 (giova precisare che non si verte nell’ipotesi di azienda in crisi regolata dai commi 4 bis e 5) non è pregiudiziale all’azione diretta alla declaratoria della illegittimità della cessione dei rapporti di lavoro avvenuti ex art. 2112 c.c., con richiesta di ripristino presso l’originario datore di lavoro – è condivisibile in quanto, sebbene a tali accordi non si applichino i principi dettati della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e segg. (cfr. Cass. n. 1383 del 2018), tuttavia non è previsto dalla legge che la loro previa impugnazione sia condizione di procedibilità e proponibilità della domanda e, anzi, essi presuppongono un valido trasferimento ex art. 2112 c.c., incidendo sul quomodo dello stesso di cui non attestano, però, la legittimità, restando, quindi, salva la possibilità di autonoma impugnazione in difetto dei presupposti di legge.
L’accordo sindacale concluso nella procedura di cui all’art. 47 non costituisce attestazione della legittimità del trasferimento e la sua previa impugnazione non è condizione di procedibilità o proponibilità dell’azione del lavoratore contro la cessione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme, non è consentito denunciare ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo quando la censura investe un accertamento di fatto.
- Il solo decorso del tempo prima dell’impugnazione non prova la rinuncia del lavoratore ai diritti derivanti dal rapporto né il mutuo consenso alla sua risoluzione; la prosecuzione della prestazione presso il nuovo datore, dopo una comunicazione di trasferimento, è compatibile con la necessità di conservare il posto e la retribuzione.
- Il termine di decadenza previsto dall’art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010, per l’impugnazione della cessione del contratto ex art. 2112 c.c. non si applica ai trasferimenti avvenuti prima dell’entrata in vigore della legge.
- La configurabilità di un ramo d’azienda ai fini dell’art. 2112 c.c. richiede un’entità economica preesistente al trasferimento, organizzata e dotata di autonomia funzionale; la sua individuazione formale al momento della cessione non supplisce alla mancanza di tali requisiti.
- L’accordo sindacale concluso nella procedura prevista dall’art. 47 L. n. 428/1990 disciplina le modalità del trasferimento, ma non ne attesta la legittimità; la mancata impugnazione dell’accordo non preclude l’azione autonoma del lavoratore diretta a contestare l’assenza dei presupposti di legge.
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