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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6645/2020 del 09/03/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Il dirigente medico aveva chiesto le differenze sulla retribuzione di posizione per il periodo novembre 1998-novembre 2003: in via principale, applicando l’incremento della componente variabile previsto dall’art. 35, lett. b), del CCNL 1998/2001 per l’area della dirigenza medica e veterinaria; in subordine, le maggiori somme dovute a titolo di retribuzione di posizione minima ai sensi della lett. a). Il Tribunale di Frosinone aveva accolto la domanda e condannato l’AUSL al pagamento di Euro 19.160,06, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3244/2014 depositata il 4 aprile 2014, aveva respinto l’appello dell’AUSL: aveva rigettato l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo e confermato che la somma riconosciuta riguardava la domanda subordinata, quantificata tramite consulenza tecnica sulla base dell’art. 35, lett. a), del CCNL e delle delibere aziendali. Aveva invece escluso la fondatezza della domanda principale, poiché l’incremento della componente variabile minima contrattuale era correlato alla graduazione delle funzioni. L’AUSL ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma il testo non ne espone il contenuto. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno depositato e richiamato un verbale di conciliazione sottoscritto il 6 marzo 2017, successivo ad accordi sindacali del 24 novembre e 1 dicembre 2016, chiedendo congiuntamente la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare i tre motivi di ricorso, perché le parti avevano definito la controversia con un accordo negoziale e avevano congiuntamente chiesto di darne atto. In base al principio delle Sezioni Unite, l’accordo fa venir meno il bisogno di tutela giurisdizionale e l’efficacia della sentenza impugnata; la situazione non equivale a disinteresse sopravvenuto per il ricorso né a inammissibilità sopravvenuta. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. La Corte ha inoltre dato atto che non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, poiché la cessazione della materia del contendere non comporta l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c.

    La cessazione della materia del contendere conseguente all’accordo intervenuto durante il giudizio di cassazione non rientra nelle tipologie decisorie previste da questa disposizione e comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata.

  • artt. 383 e 384 c.p.c.

    la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c.

    Le ipotesi decisorie disciplinate da queste norme non ricomprendono la definizione convenzionale della lite intervenuta in cassazione; in tale situazione la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Con la richiamata decisione, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è precisato che quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, “i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite”, la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell’intervenuto accordo.

    La Corte può richiamare per relationem la motivazione di una precedente decisione delle Sezioni Unite, che costituisce il fondamento del principio applicato sulla cessazione della materia del contendere.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti

    Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si conclude con la cessazione della materia del contendere per accordo negoziale, poiché tale esito non conferma integralmente l’efficacia della sentenza impugnata.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato

    La legge è richiamata quale fonte modificativa della disciplina del raddoppio del contributo unificato; la Corte esclude che ne ricorrano i presupposti nel caso di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Se nel corso del giudizio di cassazione le parti definiscono la controversia mediante un accordo negoziale e chiedono congiuntamente che ne sia dichiarata la cessazione, la Corte dichiara cessata la materia del contendere e viene meno l’efficacia della sentenza impugnata; non si configura un’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
  • Ai fini della cessazione della materia del contendere, è sufficiente che le parti prospettino concordemente che un accordo ha definito la lite; non è necessario che ne individuino o specifichino i termini.
  • La pronuncia di cessazione della materia del contendere per accordo negoziale non comporta il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso, poiché non conferma integralmente l’efficacia della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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