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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45568/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva condannati per concorso in riciclaggio e reati connessi. Le censure principali riguardano: 1) contestata qualificazione dei fatti come riciclaggio anziché come acquisto incauto (Rendina) per assenza di dolo e di attività materiale di 'taroccamento'; 2) mancata individuazione delle condotte specifiche e responsabilità concorrente (più Bocchetti e Gennaro), con riferimento agli artt. 648-bis e 546 c.p.p.; 3) violazione procedurale dell'art. 23 d.l. n. 149/2020 (camera di consiglio non partecipata dopo richieste tardive di udienza pubblica) e mancata notifica del rinvio dell'udienza a Bocchetti Salvatore; 4) omissione di motivazione circa l'applicazione della fattispecie attenuata del riciclaggio (Ruggiero) e richiesta di rinnovazione istruttoria non valutata; 5) travisamento della prova e carenza di prova decisiva sulla reale partecipazione e consapevolezza dei vari imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ritiene i ricorsi infondati sul piano della responsabilità. Ha confermato che la sentenza di merito ha adeguatamente ricostruito un disegno criminoso unitario e l'inserimento dei singoli imputati in ruoli operativi (VRM, Rendina, officina Bocchetti, autosalone Mazza) basandosi su indagini, dichiarazioni e riscontri. Ha ritenuto infondate le eccezioni procedurali relative all'art. 23 d.l. 149/2020 (richieste tardive di udienza pubblica) e la mancata notifica del rinvio, rilevando che l'eccezione doveva essere tempestivamente dedotta. Tuttavia, poiché il termine di prescrizione massimo (fissato in 15 anni) si è completamente maturato successivamente alla sentenza di appello, tenuto conto delle sospensioni, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata 'agli effetti penali' per estinzione dei reati per prescrizione. Le statuizioni civili sono state confermate; i ricorrenti (tranne Rendina per alcune poste) sono condannati a rifondere le spese civili e le spese di difesa delle parti civili nei limiti indicati.

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. n. 149/2020

    La Corte ha ritenuto che il comma 5 operi quale deroga temporanea per le udienze fissate entro 15 giorni dall'entrata in vigore; le istanze di trattazione in pubblica udienza per l'udienza finale devono essere presentate entro il termine perentorio di 15 giorni liberi e le richieste tardive sono inefficaci

  • art. 648-bis c.p.

    Valutata la qualificazione dei fatti come riciclaggio; la Corte ha rigettato la richiesta di ricondurre alcuni fatti nell'ipotesi attenuata, ritenendo che i delitti presupposto fossero furto aggravato e/o rapina e quindi non integrassero la fattispecie attenuata

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato dalle difese per lamentare mancata individualizzazione delle condotte concorsuali; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito abbia invece indicato sufficienti elementi individualizzanti e indici di concorso

  • art. 712 c.p.

    Richiamato dalla difesa quale norma idonea ad inquadrare eventuali condotte colpose (acquisto incauto) laddove manchi la conoscenza della provenienza delittuosa; la Corte non ha accolto la ricostruzione favorevole all'imputato

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Riferito alla nullità per mancata notifica della data di udienza; la Corte ha precisato che, sebbene la mancata notifica costituisca nullità a regime intermedio, l'eccezione doveva essere tempestivamente dedotta e non lo è stata

  • art. 182 c.p.p.

    Richiamato per i termini di deduzione della nullità relativa alla mancata notifica del rinvio; la Corte ha affermato che la contestazione andava proposta nei termini previsti dalla norma

  • art. 603 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché la richiesta in appello era riferita a reati per i quali la Corte aveva dichiarato la prescrizione

  • art. 210 e art. 192 comma 3 c.p.p.

    Utilizzati come criteri per valutare l'attendibilità dei dichiaranti (testimonianze), la Corte ha ritenuto le dichiarazioni del collaboratore/testimone credibili e riscontrate da atti e sequestri

  • art. 172 comma 4 c.p.p.

    Applicato per il computo del termine (non si computa il giorno di inizio della decorrenza) ai fini della verifica della tempestività delle richieste di discussione orale

  • art. 133 c.p.

    menzionato in riferimento alle censure

    Richiamato quale parametro per la determinazione della pena e per valutare l'applicabilità di circostanze attenuanti o attenuazione del reato di riciclaggio; la Corte ha ritenuto non applicabile l'ipotesi attenuata per la fattispecie in esame

Massime di principio

  • Eccezioni procedurali basate su novità normative (es. art. 23 d.l. 149/2020) devono essere fatte valere nei termini previsti: richieste tardive di trattazione in pubblica udienza sono inefficaci e le contestazioni sulla forma del dibattimento vanno tempestivamente sollevate per iscritto se richiesto dal rito.
  • La mancata notifica del nuovo termine dell'udienza per rinvio per legittimo impedimento può costituire nullità, ma è una nullità suscettibile di decadenza: va eccepita nei termini stabiliti (art. 182 c.p.p.).
  • Per affermare responsabilità per concorso in riciclaggio non è sempre necessario un atto materiale singolo di 'taroccamento' da parte di ciascun imputato; la Corte può fondare la condanna su un quadro indiziario unitario che dimostri un disegno criminoso e ruoli operativi distinti, purché emergano elementi individualizzanti e riscontri probatori.
  • L'acquisto di beni potenzialmente di dubbia provenienza richiede prove specifiche di conoscenza o consapevolezza per configurare il dolo; in assenza di conoscenza diretta la fattispecie potrebbe essere ricondotta a ipotesi colpose (es. art. 712 c.p.), ma la valutazione è di merito e soggetta al sindacato limitato della Cassazione.
  • La prescrizione estingue gli effetti penali anche se la responsabilità è stata accertata in sede di merito; tuttavia le statuizioni civili possono essere confermate e restare efficaci nonostante l'estinzione penale.
  • Le richieste di prova o rinnovazione istruttoria in appello devono essere precise e rilevanti rispetto alle parti ancora giudicabili; questioni su fatti già dichiarati prescritti o estinti possono rendere inammissibile la richiesta.
  • La credibilità dei collaboratori o dei testi va valutata con riferimento agli artt. 210 e 192 c.p.p.; riscontri documentali e sequestri a favore delle dichiarazioni rafforzano la loro utilizzabilità in giudizio.

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