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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29191/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI relativo all’anno 2014, emesso per un presunto omesso versamento connesso a una maggiore superficie occupata e utilizzata presso una concessione demaniale marittima, destinata alla posa di ombrelloni, rispetto a quella dichiarata. Un primo avviso del 2019 era stato annullato dallo stesso ente per difetto di motivazione sul maggiore importo richiesto; ne era seguito un secondo avviso notificato nel dicembre 2020. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per intervenuta decadenza dell’ente impositore ex art. 1, comma 161, L. 296/2006; in appello la decisione era stata riformata, ritenendosi non maturata la decadenza e sufficientemente motivato l’atto, pur reputandosi non decisiva la fotografia aerea utilizzata come supporto probatorio. In Cassazione il comune ha dedotto un unico motivo ex art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c., lamentando error in iudicando e omesso esame di un fatto decisivo: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente percepito il documento fotografico, indicandone la data di acquisizione come 2018 anziché 8 aprile 2013; secondo il ricorrente, tale travisamento avrebbe inciso sulla valutazione della prova della maggiore superficie tassabile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura perché, anche a voler correggere la data della fotografia al 2013, il documento restava relativo a un anno diverso da quello d’imposizione (2014) e, soprattutto, la sentenza di merito aveva comunque giudicato quel mezzo istruttorio, unico a sostegno della pretesa, non idoneo a dimostrare la maggiore superficie tassabile. La doglianza mirava quindi, sostanzialmente, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova, ove configuri un errore di fatto, può rilevare semmai ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.; mentre, se il fatto probatorio è stato oggetto di controversia e di decisione, il vizio va dedotto nei limiti dell’art. 360 c.p.c., senza però trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con aggiunta dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La deduzione del vizio di violazione di legge, nullità della sentenza o omesso esame non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova può trovare rimedio, ricorrendone i presupposti, nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto.

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    Richiamato nel giudizio di merito quale termine di decadenza per l'ente impositore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito probatorio, neppure quando si contesti l'esattezza di un dato documentale se il documento è comunque stato apprezzato dal giudice di merito.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo di una prova, quando integri un errore di fatto e ricorrano i presupposti di legge, è tema che può essere veicolato con la revocazione, non con un ricorso che sostanzialmente chieda una diversa lettura delle prove.
  • Un fatto probatorio relativo a un anno diverso da quello oggetto di imposizione, specie se si tratta di una situazione mutevole nel tempo, può essere ritenuto non decisivo ai fini dell'accertamento della pretesa fiscale.
  • La censura ex art. 360, nn. 4 o 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto l'apparenza del vizio di legittimità, miri a ottenere una nuova ponderazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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