Cassazione Penale, Sentenza n. 25151/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la condanna di un imputato per una rapina aggravata, ritenuta commessa in concorso con soggetti legati alla cosca mafiosa locale. In cassazione la difesa ha proposto cinque motivi: 1) manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova e difformità rispetto a una decisione irrevocabile resa su coimputati assolti per il medesimo episodio, sostenendo che le dichiarazioni accusatorie fossero a catena e prive di riscontri individualizzanti; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore rese oltre il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare; 3) violazione dell’art. 192, comma 3, c.p.p. per assenza di riscontri esterni autonomi alle chiamate in correità; 4) erroneo riconoscimento dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, poiché i proventi della rapina sarebbero stati ripartiti tra i soli concorrenti e non sarebbe stata provata la consapevolezza dell’imputato della destinazione mafiosa del profitto; 5) erronea applicazione dell’aggravante del fatto commesso da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, contestandone l’estensione al concorrente laico.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi primo, secondo e terzo, ritenendoli, in sostanza, una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio e comunque non specifici o non dedotti tempestivamente in appello; ha inoltre ritenuto infondato il quinto motivo sull’aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3, c.p. Ritenuto invece fondato il quarto motivo, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p., con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto. Resta irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il fatto di rapina, mentre deve essere nuovamente motivata la sola circostanza aggravante annullata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
I motivi che mirano a una rivalutazione del merito o a contestare in modo non specifico la motivazione sono inammissibili; il sindacato di legittimità riguarda solo mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o incompatibilità decisiva con atti specificamente indicati.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
È inammissibile in cassazione la deduzione di questioni non previamente prospettate in appello, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non precluse nel grado di merito.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni dei collaboratori devono essere riscontrate da elementi esterni autonomi e individualizzanti; il riscontro non deve essere autosufficiente ma deve riguardare anche la riferibilità del fatto all'imputato.
art. 16-quater del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. in l. 15 marzo 1991, n. 82, come mod. dall'art. 14 l. 13 febbraio 2001, n. 45
La sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive del collaboratore opera nella fase dibattimentale e non nel giudizio abbreviato.
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede una motivazione specifica sui presupposti soggettivi e oggettivi, inclusa la consapevolezza del concorrente laico che parte del profitto sia destinata ad agevolare il sodalizio mafioso e che l'agevolazione sia finalità esclusiva o comunque dominante della condotta.
art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen.
Nei reati di rapina e estorsione l'aggravante riferita alla partecipazione di soggetti appartenenti ad associazione mafiosa non richiede che tutti i concorrenti abbiano tale qualità; le circostanze soggettive relative alle qualità personali degli altri concorrenti possono essere valutate anche nei confronti del concorrente laico.
art. 118 cod. pen.
Dopo la riforma del 1990 non si comunicano al concorrente alcune circostanze soggettive, ma restano rilevanti quelle attinenti alle qualità personali degli altri concorrenti previste dall'art. 70, comma 1, n. 2, c.p.
art. 70, comma 1, n. 2, cod. pen.
Sono richiamate le circostanze soggettive attinenti alle qualità personali degli altri concorrenti, rilevanti anche nei confronti del concorrente non appartenente all'associazione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o della credibilità delle prove; sono deducibili solo vizi motivazionali radicali e specificamente individuati.
- La chiamata in correità può fondare il giudizio di responsabilità solo se sorretta da riscontri esterni autonomi e individualizzanti; non è sufficiente una conferma meramente circolare o proveniente dalla medesima fonte narrativa.
- Le dichiarazioni del collaboratore rese oltre il termine previsto dalla disciplina speciale sono inutilizzabili nel dibattimento, ma restano utilizzabili nel giudizio abbreviato.
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede una motivazione puntuale sulla consapevolezza del concorrente e sulla destinazione del profitto ad agevolare l'organizzazione mafiosa; non basta un'affermazione generica di utilità indiretta per la cosca.
- Nelle rapine commesse in concorso l'aggravante collegata alla partecipazione mafiosa di uno degli agenti non si estende automaticamente agli altri concorrenti, ma può rilevare anche rispetto al concorrente laico se le qualità personali dell'altro partecipe sono giuridicamente valutabili e adeguatamente motivate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24910/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24913/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24914/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25015/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25019/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25020/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →