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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29123/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Un unico motivo: violazione degli artt. 178 e 420-ter cod. proc. pen.; il ricorrente lamenta di non aver potuto partecipare alle tre ultime udienze di primo grado perché espulso dal territorio nazionale e sostiene che il Tribunale non ha garantito il suo reingresso, invocando l'applicazione dei principi riconosciuti in caso di sopravvenuta detenzione

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricostruito che Maa, inizialmente presente alle udienze mentre era detenuto per altra causa, fu espulso dopo la scarcerazione (provvedimento del Prefetto di Piacenza del 18/02/2019). Il Tribunale concesse un rinvio e rilasciò un nulla-osta per il reingresso, ma il Questore di Fermo rigettò l'istanza per esigenze di sicurezza pubblica; tale provvedimento amministrativo non fu impugnato dalla difesa. Alla successiva udienza del 9/12/2020 il difensore non eccepì la mancata partecipazione dell'imputato, acconsentì all'acquisizione del verbale di interrogatorio e non richiese ulteriore rinvio, determinando secondo la Corte la sanatoria ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Inoltre la Corte ha richiamato precedenti secondo cui l'espulsione non costituisce di per sé un legittimo impedimento ai sensi dell'art. 420-ter. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato per indicare il concorso di persone nel reato contestato; la sentenza di merito ha giudicato integrati gli elementi del concorso come fatto storico, ma la cassazione non ha riesaminato il fatto essendo inammissibile il ricorso

  • Codice penale, art. 628

    Norma sostanziale relativa al reato (rapina/reato contestato); citata per identificare il tipo di reato per cui il ricorrente è stato condannato

  • Codice di procedura penale, art. 178

    Richiamato dal ricorrente come parametro di illegittimità per la mancata partecipazione dell'imputato; la Corte ha rilevato che le nullità o eccezioni previste dovevano essere dedotte tempestivamente e che, non essendolo state, si è verificata la sanatoria

  • Codice di procedura penale, art. 420-ter

    Disposizione sul 'legittimo impedimento' dell'imputato; la Corte ha affermato che l'espulsione amministrativa non costituisce automaticamente un legittimo impedimento ai fini di sospensione/rinvio del processo

  • Codice di procedura penale, art. 182, comma 2

    Principio della 'sanatoria' per le nullità non tempestivamente dedotte: la mancata tempestiva eccezione comporta la perdita della nullità. La Corte ha ritenuto che la mancata deduzione della nullità e l'acquiescenza in udienza abbiano cristallizzato la sanatoria

  • Codice di procedura penale, art. 180

    Richiamato in relazione alla classificazione delle nullità 'a regime intermedio'; la Corte ha inquadrato l'omessa partecipazione e l'intervento dell'imputato nella disciplina delle nullità intermedie

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • L'espulsione amministrativa dell'imputato non costituisce automaticamente un "legittimo impedimento" ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p.: il giudice di merito può ritenere insussistente l'impedimento se non è adeguatamente provato o se la difesa non ha tempestivamente agito per ottenere il reingresso
  • Se la difesa riceve un provvedimento amministrativo (es. rigetto del nulla-osta) deve impugnarlo o segnalare subito in udienza la questione; la mancata impugnazione e la mancata deduzione in udienza possono essere considerate acquiescenza e determinare la perdita del vizio (sanatoria ex art. 182 c.p.p.)
  • La mancata obiezione immediata in udienza rispetto alla mancata partecipazione dell'imputato e l'acconsentire all'acquisizione di atti (es. verbale di interrogatorio) possono costituire rinuncia implicita all'onere di ulteriori prove e valgono come sanatoria della nullità
  • Per preservare i diritti dell'imputato in caso di espulsione occorre che la difesa richieda formalmente il rinvio, proponga ricorso amministrativo/giurisdizionale contro il provvedimento di espulsione o riesibisca in modo tempestivo l'eccezione processuale; l'inerzia difensiva rende difficile ottenere rimedi successivi in Cassazione
  • In sede di esame in Cassazione, le questioni di fatto ricostruite compiutamente dal giudice di merito non sono riesaminate se il ricorso è inammissibile per vizi procedurali o per omissione di tempestive eccezioni

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