Cassazione Penale, Ordinanza n. 21989/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o mendaci. Con il primo motivo sosteneva l'insussistenza della responsabilità ex art. 474 c.p., ma la censura riproponeva sostanzialmente le doglianze già sollevate in appello senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della decisione impugnata. Con il secondo motivo deduceva travisamento della prova, lamentando la mancata acquisizione della prova sulla registrazione dei marchi e della consulenza tecnica di parte; la censura mirava però a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Con il terzo motivo contestava la motivazione sulla notorietà dei marchi apposti sui beni sequestrati, ma in modo generico e indeterminato, senza indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della doglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché meramente reiterativo di doglianze già disattese in appello e non accompagnato da una critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha escluso la deducibilità del secondo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha giudicato il terzo motivo generico e quindi inidoneo a soddisfare l'onere di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la fattispecie contestata per affermare, in linea con la sentenza di merito, che la presenza di marchi e nomi celebri sui prodotti sequestrati è idonea a integrare il reato, in quanto suscettibile di trarre in inganno i consumatori.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e intelligibili; sono inammissibili censure generiche, indeterminate o meramente riproduttive di quelle già esaminate e respinte in appello.
Non citato espressamente nel testo; non determinabile.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del fatto o delle prove, essendo preclusa la 'rilettura' del compendio probatorio adottata dal giudice di merito se la motivazione è logicamente e giuridicamente coerente.
- La censura di travisamento della prova non può tradursi in una richiesta di diverso apprezzamento del materiale istruttorio, ma deve evidenziare un reale errore percettivo o un dato probatorio ignorato o deformato nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specificità: la doglianza è inammissibile se è generica, indeterminata e non consente di individuare con precisione le ragioni dell'impugnazione.
- Ai fini del delitto di cui all'art. 474 c.p., la presenza di marchi o segni celebri apposti sui prodotti può essere valorizzata come elemento idoneo a integrare la condotta tipica quando risulti la loro attitudine ingannatoria.
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