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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37412/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato avvisi di accertamento a una società in accomandita semplice e al socio accomandatario, contestando alla società maggiori ricavi non dichiarati e al socio maggiori imposte dirette conseguenti alla partecipazione sociale. La società non aveva impugnato il proprio avviso; l'ufficio aveva quindi reso esecutivo il ruolo straordinario e notificato al socio una cartella di pagamento per il recupero delle somme dovute dalla società. Il socio aveva impugnato la cartella e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato il ricorso del contribuente, ritenendo che la pretesa derivasse da un accertamento emesso nei confronti di una società già estinta al momento della notifica, con conseguente inefficacia dell'atto e impossibilità di far valere alcunché nei confronti del socio. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, ma non ha depositato l'avviso di ricevimento della notifica del ricorso alla controparte.

La decisione

La Corte non entra nel merito della censura tributaria e dichiara il ricorso inammissibile in via pregiudiziale, perché la ricorrente non ha depositato l'avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione. Secondo la Corte, tale omissione impedisce di dimostrare l'avvenuta instaurazione del rapporto processuale e l'effettiva consegna dell'atto, nonché la data e l'identità/idoneità del destinatario a riceverlo. Non essendosi costituito l'intimato, la Corte non provvede sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in via sostanziale come regola sull'onere probatorio, nel senso che incombe sul ricorrente l'onere di dimostrare l'avvenuta notificazione del ricorso mediante il deposito dell'avviso di ricevimento.

  • art. 149 c.p.c.

    Evocato implicitamente dalla notifica del ricorso a mezzo posta e dalla necessità dell'avviso di ricevimento quale prova dell'avvenuta consegna.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, il deposito dell'avviso di ricevimento è necessario per provare l'avvenuta notifica dell'atto e l'instaurazione del rapporto processuale.
  • L'omesso deposito dell'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso determina l'inammissibilità del ricorso, poiché viene meno la prova della consegna dell'atto, della data di ricezione e dell'identità del soggetto ricevente.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di prova della notifica e l'intimato non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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