Cassazione Penale, Sentenza n. 32543/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la conferma in appello della condanna per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e per trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), con contestazione della continuità e applicazione della diminuzione per il rito abbreviato. La difesa ha dedotto quattro motivi: 1) carenza/meramente apparente motivazione della sentenza di appello (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)); 2) errata applicazione dell'art. 416 c.p., contestando la sussistenza del dolo partecipativo e della volontaria adesione all'associazione; 3) mancato confronto con le censure relative al concorso nei reati di cui all'art. 512-bis e alla sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico (art. 61 n.2 c.p.); 4) vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 61 n.2, 62-bis e 133 c.p.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e non meramente rinviata alla motivazione del Gip: la sentenza d'appello contiene una premessa funzionale, l'analisi dei singoli motivi e un esame critico degli elementi probatori (dichiarazioni del collaboratore Russo, documentazione rinvenuta nello studio del commercialista, intercettazioni) che giustificano la qualificazione di sodale e concorrente del ricorrente nei reati contestati. È stata confermata la riconducibilità della condotta del commercialista al paradigma dell'associazione per delinquere, essendo il suo contributo eziologicamente necessario alla creazione e operatività delle 'società cartiere'. È stata altresì confermata la responsabilità per trasferimento fraudolento di valori, con valutazione corretta dell'aggravante del nesso teleologico. Infine il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo per assenza di elementi positivi a favore e per la gravità dei fatti; la determinazione della pena è stata motivata con riferimento all'art.133 c.p.
Norme richiamate
art. 416 c.p. (associazione per delinquere)
La Corte ha ritenuto che l'attività professionale del commercialista, reiterata e funzionale al programma criminoso (costituzione e gestione di società cartiere), costituisca contributo sufficiente per la partecipazione all'associazione per delinquere quando effettivamente diretta a concorrere nell'accordo associativo.
art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori)
Accertata la responsabilità del ricorrente per contributi causali efficienti alla titolarità apparente delle società; l'intestatario fittizio non necessita del dolo specifico purché sussista la consapevolezza del dolo specifico altrui.
art. 61 n.2 c.p. (nesso teleologico, aggravante)
La Corte ha ritenuto integrato il nesso teleologico in relazione ai delitti strumentali compiuti nell'ambito del programma associativo, giustificando l'applicazione dell'aggravante.
art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche)
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo in assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; il giudice può richiedere elementi concreti e non è sufficiente lo stato di incensuratezza.
art. 133 c.p. (criteri di determinazione della pena)
La Corte d'appello ha motivato l'aumento della pena rispetto al minimo con riferimento alla gravità dei fatti e all'intensità del dolo, applicando i criteri di cui all'art. 133.
art. 606 c.p.p. (motivi per cassazione)
I motivi indicati dal ricorrente (vizi di motivazione e applicazione della legge penale) sono stati esaminati e ritenuti infondati: la motivazione d'appello è adeguata e i profili di diritto sono stati correttamente applicati.
art. 442, comma 2-bis c.p.p. (riduzione per mancato appello)
Richiamata nel testo per spiegare che alcuni coimputati hanno beneficiato della riduzione di pena prevista per chi non ha proposto appello.
artt. 610 e 611 c.p.p. (camera di consiglio, trattazione senza parti)
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza presenza delle parti ai sensi degli artt. indicati; non ha inciso sulla valutazione di merito qui descritta.
Massime di principio
- L'attività professionale formalmente regolare di un commercialista può integrare il reato di associazione per delinquere quando sia svolta con consapevolezza e reiterazione funzionali al progetto criminoso: la prova può ricavarsi da documenti, incarichi ripetuti, rapporti continuativi con gli organizzatori e intercettazioni.
- La qualifica di 'intestatario fittizio' o il ruolo di prestatore d'opera non richiedono necessariamente il dolo specifico del reato principale: è sufficiente la consapevolezza del dolo altrui quando il contributo sia causalmente efficiente alla realizzazione della titolarità apparente (principio applicato ai delitti di trasferimento fraudolento di valori).
- La motivazione d'appello non deve ripetere pedissequamente il giudizio di primo grado, ma deve svolgere un esame critico e logico degli elementi contro-dedotti; è sufficiente che dia conto dei fatti decisivi e renda comprensibile il rigetto delle censure difensive.
- Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il giudice richiede l'esistenza di elementi positivi concreti: l'assenza di tali elementi e la gravità del fatto possono legittimamente comportare il loro diniego; inoltre il medesimo fatto può essere valutato sotto profili diversi (determinazione della pena e esclusione di attenuanti) senza violare il ne bis in idem.
- Nelle ipotesi di associazione con delitti strumentali ripetuti, il giudice può desumere l'esistenza dell'accordo associativo dall'insieme delle modalità operative, dalle ripetizioni e dalla serialità delle condotte poste in essere.
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