Cassazione Penale, Sentenza n. 4546/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava tre profili: (1) omessa motivazione sulla specifica doglianza di ricorso riguardante la sussistenza di condotte reciproche e la mancata valutazione dello stato di subordinazione psicologica della presunta persona offesa (Del Pan), con richiesta di maggior onere motivazionale a fronte della reciprocità delle offese; (2) carenza di motivazione eccessività nella quantificazione del danno risarcitorio, nonostante fosse stata dedotta l'assenza di prova, e criticata la riduzione di soli €300 da parte della Corte d'appello dopo l'estromissione di una parte civile; (3) manifesta illogicità/contraddittorietà nella liquidazione del compenso unico per le spese di costituzione e difesa di due parti civili, pur avendo escluso una di esse, con richiamo agli artt. 16 comma 1 e 12 comma 2 del d.m. n. 55/2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (omessa motivazione sulla reciprocità delle condotte) ritenendolo fondato e ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili, rinviando al giudice civile competente per valore in grado d'appello per un riesame della materia civile (risarcimento e liquidazione spese). L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri due; la decisione penale sostanziale (condanna per atti persecutori e questioni penali) non è stata annullata nel dispositivo per i profili penali. La Corte ha richiamato il principio che la reciprocità dei comportamenti non esclude in radice il reato di atti persecutori, ma impone al giudice un onere motivazionale più rigoroso per provare lo stato d'ansia/paura o il mutamento di abitudini della vittima; in mancanza di adeguata motivazione la statuizione che incide sugli effetti civili va annullata con rinvio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento dell'impugnazione per omessa motivazione: consente alla Cassazione di censurare la motivazione della sentenza impugnata relativamente a punti di fatto e diritto dedotti in appello.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato come mezzo di impugnazione relativo a vizio di motivazione; utilizzato dal ricorrente per censurare la decisione di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma utilizzata per la riproduzione delle censure di motivazione nel ricorso per cassazione (forme di citazione dei motivi).
d.m. n. 55/2014, art. 16 comma 1
Invocato dal ricorrente per contestare la liquidazione del compenso in relazione al numero delle parti civili; la Cassazione ha ritenuto la questione meritevole di esame ma ha ritenuto superfluo decidere sul punto in presenza dell'annullamento per vizio motivazionale.
d.m. n. 55/2014, art. 12 comma 2
Richiamato insieme all'art. 16 per censurare la modalità di liquidazione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili; la Corte ha evidenziato la potenziale violazione normativa benché non abbia deciso definitivamente sul punto.
art. 612-bis c.p. (reato di atti persecutori)
Interpretato nel senso che la reciprocità dei comportamenti non esclude automaticamente la configurabilità di atti persecutori, ma quando la reciprocità è dedotta il giudice deve esaminare con più rigore se è emerso lo stato d'ansia, il fondato timore per l'incolumità o il mutamento delle abitudini di vita della vittima; va verificata la possibile posizione di predominio ingiustificato di un soggetto sull'altro.
Massime di principio
- La mera reciprocità di condotte moleste non esclude automaticamente il reato di atti persecutori; tuttavia, se la reciprocità è dedotta, il giudice deve motivare approfonditamente in ordine alla sussistenza dello stato d'ansia, del fondato timore per l'incolumità o del mutamento necessario delle abitudini di vita della presunta vittima.
- Quando la difesa eccepisce una posizione di parità o comportamenti reciproci, il giudice deve valutare se sussista un'ingiustificata predominanza di uno dei soggetti tale da qualificare le condotte come persecutorie; in mancanza di questa motivazione la decisione sui profili civili (risarcimento, spese) è viziata.
- Le liquidazioni del danno e delle spese processuali devono essere supportate da adeguata motivazione e da prova: l'assenza di elementi probatori idonei o la mancata valutazione delle censure di prova può giustificare l'annullamento agli effetti civili e il rinvio.
- Se una parte civile viene esclusa o la sua domanda rigettata, il giudice che liquida le spese e i compensi deve rispettare i criteri normativi (d.m. n.55/2014) e motivare eventuali compensi unici o maggiorazioni per più parti rappresentate dallo stesso difensore.
- La Cassazione può annullare la sentenza solo 'agli effetti civili' e rinviare al giudice civile per riesame limitato agli aspetti di competenza civile quando il vizio riguarda la motivazione relativa ai danni o alle spese; la pronuncia penale sostanziale può rimanere intatta.
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