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Sentenza

Sentenza del 09/06/2020 n. 405 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

G.S. ha impugnato l’avviso di accertamento n. T7G011 2017 relativo a imposte dirette e IVA per il 2012, con cui erano stati contestati costi e detrazioni IVA riferiti a 29 operazioni fatturate dalla ditta di C.S., per imponibile complessivo di 52.500 euro e IVA di 11.025 euro. L’Ufficio riteneva le prestazioni oggettivamente inesistenti, anche perché estranee all’attività di bar di C.S., descritte genericamente e non supportate da riscontri convincenti. In appello G.S. ha riproposto quattro censure: violazione dell’art. 12 dello Statuto del contribuente e del contraddittorio endoprocedimentale; erroneità dell’accertamento nel merito; violazione dell’art. 42 del DPR 600/1973 per carenza di motivazione; violazione dell’art. 2697 c.c. e mancata prova dell’inesistenza delle prestazioni.

La decisione

La CTP aveva respinto il ricorso con sentenza n. 433/03/19 del 29 gennaio 2019, condannando G.S. a 2.000 euro di spese. La decisione d’appello ha rigettato integralmente l’impugnazione e confermato la sentenza di primo grado. La censura sul contraddittorio è stata respinta: non sussiste un obbligo generalizzato per controlli svolti fuori dai locali dell’attività e, quanto all’IVA, la contribuente non ha dimostrato che il contraddittorio avrebbe potuto condurre a un esito diverso; inoltre, nel caso concreto era stato svolto un controllo documentale, non una verifica presso la sede. È stata respinta anche la contestazione nel merito: gli indizi — dichiarazioni di C.S., estraneità delle prestazioni alla sua attività, genericità e incongruità delle fatture, irregolarità nei tempi e negli importi dei pagamenti — sostenevano la natura oggettivamente inesistente delle operazioni; i pagamenti tracciati non erano prova sufficiente della loro effettività. Respinta la censura motivazionale, perché l’avviso indicava i presupposti e le ragioni dell’accertamento e riportava gli elementi essenziali degli atti richiamati. Respinta infine la censura sull’onere della prova, alla luce degli indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti; la richiesta di archiviazione penale, riferita ad altri soggetti, è stata considerata irrilevante. G.S. è stata condannata a rifondere le spese del grado d’appello, liquidate in 5.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    le disposizioni contenute nell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, non siano fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in capo all'Amministrazione Finanziaria, ma trovino applicazione in relazione ai soli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali di esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale del contribuente.

    La garanzia di contraddittorio prevista da questa disposizione opera per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche effettuati nei locali dell’attività; non introduce un obbligo generalizzato per ogni controllo fiscale.

  • Art. 42 del DPR 29 settembre 1973, n. 600

    la motivazione dell'avviso di accertamento impugnato reca dettagliatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'atto impositivo ma riproduce altresì il contenuto essenziale degli atti e dei documenti in esso richiamati ed emessi nei confronti di soggetti terzi.

    La motivazione dell’avviso è adeguata quando espone i presupposti fattuali e giuridici della pretesa e riporta il contenuto essenziale degli atti richiamati, così da rendere comprensibili le ragioni dell’accertamento.

  • Art. 2697 del codice civile

    La contribuente ha contestato la ripartizione dell’onere probatorio; il collegio ha ritenuto sufficienti gli indizi raccolti dall’Ufficio per sostenere l’inesistenza delle operazioni e ha rigettato la censura. La sentenza non formula un’interpretazione testuale autonoma della disposizione.

Massime di principio

  • L’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non impone un contraddittorio preventivo per ogni controllo: la garanzia si applica, secondo la decisione, agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche svolti nei locali dell’attività.
  • Per i tributi armonizzati, come l’IVA, la violazione del contraddittorio comporta l’annullamento solo se il contribuente indica concretamente quali elementi avrebbe potuto sottoporre all’Ufficio e dimostra che avrebbero potuto incidere sull’esito. Non basta affermare in astratto che il confronto avrebbe ampliato l’istruttoria.
  • La realtà di una prestazione non è dimostrata dal solo pagamento, neppure se effettuato con mezzi tracciabili. La coerenza delle fatture con l’attività del fornitore, la specificità delle descrizioni, la documentazione dell’esecuzione e la regolarità dei pagamenti vanno valutate complessivamente.
  • Dichiarazioni del fornitore, prestazioni estranee alla sua attività, descrizioni generiche e anomalie nella tempistica o nell’importo dei pagamenti possono concorrere, se valutate insieme, a provare l’inesistenza oggettiva delle operazioni.
  • Un avviso può essere motivato anche mediante richiamo ad atti relativi a terzi, purché esponga le ragioni della pretesa e riporti gli elementi essenziali necessari a comprendere le contestazioni rivolte al contribuente.

Testo integrale

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