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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20584/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bouker era stato condannato per soggiorno irregolare (art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998) per fatti avvenuti a Cesena il 12/07/2019. In cassazione ha dedotto la violazione del diritto di difesa per mancata "effettiva conoscenza" del procedimento: la notifica era stata fatta presso il difensore d’ufficio domiciliatario indicato nelle indagini, ma il difensore di fiducia indicato dall'imputato (avv. Chiara Fabbri) aveva comunicato di non accettare la nomina; secondo il ricorrente ciò avrebbe reso inidonea la domiciliazione e violato le sue prerogative difensive (art. 606, comma 1, lett. c, c.p.p.), alla luce del principio delle Sezioni Unite (n. 23948/2019, Ismail) secondo cui il giudice deve accertare l'effettiva consapevolezza dell'imputato dell'esistenza del processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha deciso che la precedente elezione di domicilio presso l'avv. Fabbri era divenuta inefficace in quanto il difensore aveva dichiarato di non accettare la nomina e pertanto non si era instaurato un rapporto professionale idoneo a garantire la conoscenza del procedimento. Il Giudice di pace ha errato nel dichiarare l'imputato "assente consapevole" e nel disporre una nuova notifica presso lo stesso difensore ritenuto non disponibile. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Forlì in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, d.lgs. n. 286 del 1998

    Norma che sanziona l'ingresso o il soggiorno irregolare nello Stato; qui è il reato per cui l'imputato era stato condannato.

  • art. 420-bis, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione legale di conoscenza del procedimento per le notifiche al difensore domiciliatario; la giurisprudenza indica che tale presunzione è superabile se risulta che il difensore non ha instaurato un rapporto effettivo con l'imputato.

  • art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente di superare la presunzione di conoscenza quando l'assenza dell'imputato è dovuta a assoluta impossibilità (caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento).

  • art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23/06/2017, n. 103)

    "l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorita' che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione"

    Stabilisce che la domiciliazione produce effetti solo se il difensore domiciliatario presta il proprio assenso o attesta di aver comunicato all'imputato la mancata accettazione: senza tale assenso la domiciliazione è inefficace.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola le modalità di notifica agli avvocati domiciliatari; qui è richiamato per indicare che, cessata l'idoneità del domicilio originario, l'atto doveva essere notificato al difensore effettivamente nominato (di ufficio).

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Consente il motivo di ricorso per violazione di norme sul procedimento o sui mezzi di prova; è la disposizione invocata per censurare la mancata effettiva conoscenza del processo.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso un difensore produce effetto solo se esiste un rapporto professionale effettivo o se il difensore domiciliare presta espresso assenso; la sola indicazione formale non basta a ritenere certa la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
  • Se il difensore indicato dichiara di non accettare la domiciliazione, la precedente elezione diventa inefficace e le notifiche non possono considerarsi idonee a trasferire la conoscenza degli atti all'imputato.
  • Il giudice deve sempre accertare l'effettiva conoscenza dell'imputato del procedimento (o la volontaria sottrazione) prima di dichiararlo "assente consapevole"; l'assenza di tale accertamento può determinare l'annullamento della sentenza per vizio di notificazione e violazione del diritto di difesa.
  • In presenza di rinuncia o mancata accettazione del difensore di fiducia, l'autorità deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio e notificare gli atti a quest'ultimo; le notifiche effettuate al difensore non disponibile possono essere invalide.
  • Le violazioni procedurali riguardanti le notifiche e la domiciliazione sono rimediabili in cassazione con annullamento e rinvio quando compromettono il contraddittorio e la garanzia di effettiva difesa.

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