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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5314/2022 del 15/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il sequestro preventivo per equivalente disposto dal G.I.P. fino a concorrenza di euro 938.300. Le censure (quattro motivi) contestavano in particolare la erronea determinazione del "profitto" da sottoporre a sequestro: 1) violazione di legge e difetto di motivazione nella quantificazione del profitto complessivo, rilevando che solo la parte concretamente utilizzata in indebita compensazione sarebbe stato un vero risparmio (ossia il profitto confiscabile), mentre il credito IVA residuo non utilizzato non sarebbe confiscabile (richiamo alla giurisprudenza); 2) errore aritmetico nella sommatoria dell'IVA relativa al 2018 (22.000 euro indicati invece di 11.000); 3) omissione del Tribunale nel valutare le tabelle e i calcoli difensivi che quantificavano la compensazione effettivamente operata in euro 226.577 anziché 325.908; 4) contrasto tra motivazione e dispositivo con richiesta, in subordine, della restituzione di beni per euro 162.713,59 ritenuti eccedenti il profitto quantificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi in parte nei limiti esposti, ritenendo che l'ordinanza impugnata risultasse carente e silente rispetto a censure specifiche e documentate sollevate dalla difesa sulla determinazione del profitto. La Corte ha richiamato i principi di diritto relativi all'individuazione del profitto nei reati tributari (il profitto corrisponde al risparmio economico derivante dall'evasione; il sequestro per equivalente non può eccedere il profitto; per l'indebita compensazione il profitto è pari all'imposta non versata nella sua totalità) e ha disposto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale del Riesame di La Spezia per un nuovo esame volto a dare risposta puntuale alle censure difensive, ivi compresa la verifica sulla eventuale restituzione di euro 162.713,59.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle doglianze sulla motivazione del provvedimento; la Corte evidenzia che le omissioni motivazionali possono integrare violazione di legge e giustificare l'annullamento quando rendono incomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata in relazione alla disciplina del sequestro e della confisca nei reati tributari; la Corte richiede che la quantificazione del profitto sia coerente con i criteri propri della confisca per equivalente.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato in relazione agli istituti della confisca e del sequestro; utilizzato per collegare la misura cautelare reale al tema della determinazione del profitto confiscabile.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento al reato relativo all'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti; la Corte osserva che tali reati possono creare poste contabili (crediti IVA) che non sempre corrispondono a un effettivo profitto patrimoniale confiscabile se non concretamente utilizzate.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Collegato alla fattispecie di indebita compensazione e alla determinazione del profitto dove rileva l'effettivo risparmio d'imposta conseguito.

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    La Corte ricorda che il profitto derivante dal reato di indebita compensazione è costituito dal risparmio di spesa corrispondente all'ammontare del tributo non versato, ossia dall'imposta evasa nella sua totalità, e quindi può essere oggetto di sequestro/ confisca.

  • Cass. pen., Sez. 3, sent. n. 1893/2011 (12/10/2011)

    Principio che il sequestro preventivo per equivalente non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato e che il giudice deve valutare l'equivalenza tra valore dei beni e entità del profitto.

  • Cass. pen., Sez. 3, sent. n. 28047/2017 (20/01/2017)

    Affermato che, nei reati tributari, il profitto oggetto del sequestro è il risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale; le sanzioni non costituiscono profitto confiscabile.

  • Cass. pen., Sez. 3, sent. n. 1657/2018 (27/09/2018)

    Precisato che è irrilevante, ai fini del profitto confiscabile, se l'imposta sia stata materialmente non pagata o portata a credito: ciò che conta è il vantaggio economico conseguito.

  • Cass. pen., Sez. 3, sent. n. 46709/2018 (28/03/2018)

    Conferma che il profitto del reato di indebita compensazione è pari all'imposta non versata nella sua totalità e non solo alla parte eccedente la soglia di punibilità.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 42415/2021 (27/05/2021)

    Richiamata la distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente: la confisca del denaro costituente profitto va qualificata come diretta quando si tratta di effettivo accrescimento patrimoniale monetario, senza preclusione per la prova di lecita origine della specifica somma.

Massime di principio

  • Il "profitto" nei reati tributari corrisponde all'effettivo risparmio economico derivante dall'evasione (imposta non versata o indebitamente compensata) e non a mere poste contabili non utilizzate.
  • Il sequestro preventivo per equivalente non può eccedere il valore del profitto accertato: il giudice deve motivare con precisione la quantificazione e confrontarla con il valore dei beni sottoposti a sequestro.
  • Il credito IVA generato da fatture ritenute inesistenti è confiscabile solo nella misura in cui abbia determinato un vantaggio economico concreto (es. compensazione che ha estinto debiti); il credito residuo non utilizzato non costituisce automaticamente profitto confiscabile.
  • In caso di contestazioni tecniche (calcoli IVA, tabelle di compensazione), il giudice deve esaminare e rispondere specificamente alle deduzioni difensive supportate da documentazione contabile; il difetto di confronto motivazionale può portare all'annullamento del provvedimento.
  • Errori aritmetici o di sommatoria nelle determinazioni del profitto (es. doppio conteggio dell'IVA) possono invalidare la misura cautelare: la verifica formale dei calcoli è essenziale.
  • Per il reato di indebita compensazione (art. 10-quater) il profitto è il tributo non versato nella sua totalità; perciò la valutazione deve considerare l'ammontare dell'imposta effettivamente compensata.
  • Anche dopo un parziale dissequestro da parte del P.M., il giudice dell'impugnazione deve verificare che il valore residuo dei beni non ecceda il profitto quantificato; in caso contrario può essere disposta la restituzione ulteriore.

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