Cassazione Civile, Sentenza n. 27877/2021 del 13/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia nata dal contratto di master franchising del 20/11/2002 tra SMA (master franchisor) ed Eurofin (master franchisee), partecipata da Euro Italia e dal dott. Dodaro. Dopo un primo giudizio (2007) per inadempimento contrattuale relativo ai margini di redditività, nel 2012 Eurofin (poi fallita), Euro Italia e Dodaro citarono nuovamente SMA e i dirigenti per: annullamento del contratto per dolo o errore, ripetizione di indebito (ex art. 2033 c.c.), e risarcimento danni (anche in via aquiliana ex art. 2043 c.c.), nonché per l'alterazione delle informazioni / falsificazione dei dati sulle marginalità. Il processo ha inoltre avuto come problema la rappresentanza processuale della società fallita (procura rilasciata da soggetto ritenuto non legittimato) e la prescrizione delle azioni dei soci (sottoposte al termine quinquennale), con valutazioni sulla conoscibilità del danno già nel 2007.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi: ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto prescritti i diritti azionati dai soci perché il danno e il relativo meccanismo causativo erano noti o conoscibili già dal maggio 2007 (applicando i principî giurisprudenziali sull'inizio della prescrizione). Ha altresì confermato l'improcedibilità dell'azione promossa dalla Eurofin per vizio di rappresentanza (procura invalida perché conferita da soggetto non legittimato e impossibilità di sanatoria in ambito processuale), e che la fallita non aveva capacità processuale residuale dato che il curatore non era rimasto inerte ma aveva valutato di non costituirsi per non essere conveniente per la massa. Sono state quindi respinte le doglianze su vizi di motivazione e valutazione probatoria, dichiarati infondati i motivi relativi all'applicabilità di termini prescrizionali più favorevoli e ritenute inammissibili per difetto di specificità alcune doglianze. Sono state imposte alle parti soccombenti le spese di lite (condanne economiche a favore di SMA e dei sig.ri Sinigaglia e Bocchiola).
Norme richiamate
L'azione dei soci è stata qualificata come azione extracontrattuale di risarcimento. La Corte ha ritenuto che il danno dedotto dai soci rientrasse nell'ambito dell'illecito civile e fosse soggetto al dies a quo previsto dalla giurisprudenza (percezione del danno e della sua addebitabilità).
Applicato per individuare il termine di prescrizione: la prescrizione dell'azione di risarcimento decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto percezione dell'esistenza e gravità del danno e della sua imputabilità, oppure avrebbe potuto averla con ordinaria diligenza. La Corte ha ritenuto che tale momento fosse già nel 2007.
Richiamato in ordine al principio che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere; la Corte ha ritenuto che il diritto era esercitabile dai soci già nel 2007 o comunque conoscibile con ordinaria diligenza.
art. 43 legge fallimentare (l.f.)
La dichiarazione di fallimento attribuisce la legittimazione processuale al curatore; il fallito perde la capacità di stare in giudizio salvo il caso di inerzia totale e protratta del curatore. Qui il curatore non è stato considerato inerme ma ha valutato di non costituirsi per non essere conveniente alla massa, escludendo la capacità processuale residuale della fallita.
Richiamato nella discussione sulla possibile regolarizzazione della procura ad litem; la Corte ha ritenuto qui che non fosse possibile regolarizzare atti compiuti da soggetto non legittimato al punto da invalidare l'instaurazione del rapporto processuale.
Norma sulla procura al difensore in data successiva; la Corte ha ricordato i limiti di sanabilità della procura e che in presenza di requisiti speciali la sanatoria può essere esclusa.
Invocato dai ricorrenti per vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che non vi fosse omissione decisiva e che le doglianze fossero prive della specificità richiesta.
art. 115 e art. 132 cod. proc. civ.
Richiamati con riferimento alla valutazione della prova e alla motivazione. La Corte ha ritenuto che le valutazioni di merito sui fatti e sulle prove non fossero sindacabili in cassazione salvo vizio motivazionale specifico, non riscontrato.
Citando la disciplina della ratifica, la Corte ha osservato che la ratifica di atti compiuti da soggetto privo di potere di rappresentanza non può operare nel processo per sanare la nullità dell'instaurazione processuale quando la procura era necessaria e non regolarizzabile.
Rilevata dai ricorrenti in relazione agli obblighi di trasparenza dell'affiliante; tuttavia la Corte ha rilevato carenza di specificità nella deduzione e mancanza di puntuale indicazione nei motivi di cassazione.
Massime di principio
- Prescrizione del danno: in azioni di risarcimento per illecito civile il dies a quo decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere con ordinaria diligenza la percezione dell'esistenza, gravità del danno e della sua imputabilità; se i fatti e il meccanismo causativo erano conoscibili in una data anteriore, la prescrizione decorre da quella data.
- Distinzione tra azione della società e azione dei soci: i soci non possono automaticamente far valere i diritti contrattuali della società; l'azione dei soci, se esercitata in proprio, viene frequentemente qualificata come extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e soggetta a diverso inquadramento processuale e prescrizionale.
- Rappresentanza e fallimento: dopo la dichiarazione di fallimento la legittimazione processuale spetta al curatore; la 'capacità processuale residuale' del fallito sussiste solo se il curatore risulta effettivamente e ingiustificatamente inerte, non se la curatela ha valutato consapevolmente di non costituirsi per ragioni di convenienza per la massa dei creditori.
- Procura e sanatoria: atti processuali instaurati con procura rilasciata da chi non era legittimato possono essere dichiarati improcedibili; la sanatoria retroattiva della procura in ambito processuale è limitata e non sempre possibile, specie se la legge richiede una procura speciale.
- Effetto dell'archiviazione penale: il decreto di archiviazione non equivale a sentenza penale irrevocabile; nel giudizio civile il giudice mantiene autonoma valutazione sulla sussistenza del reato ai fini dell'applicazione di eventuali termini prescrizionali più lunghi.
- Onere di specificità in cassazione: i motivi di cassazione devono essere specifici e localizzare gli atti e i punti di fatto contestati; doglianze generiche o prive di precisa indicazione degli atti processuali sono inammissibili.
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