Cassazione Civile, Sentenza n. 27913/2021 del 13/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato e danneggiati)
La controversia
Una paziente e i suoi familiari avevano chiesto il risarcimento dei danni connessi alla nascita della figlia, convenendo il medico e la struttura sanitaria. Il tribunale aveva accertato la responsabilità del medico e della struttura e li aveva condannati al risarcimento; aveva inoltre condannato la compagnia assicuratrice della struttura a tenerli indenni nei limiti del massimale di 2.500.000 euro. La compagnia personale del medico era stata condannata a manlevare quest’ultimo per quanto eccedente quel massimale. Le statuizioni sulla responsabilità sanitaria erano passate in giudicato. In appello la compagnia della struttura aveva contestato la quantificazione del danno e, in particolare, la condanna per l’intero massimale, sostenendo che questo fosse già stato parzialmente eroso da indennizzi pagati per altri sinistri verificatisi nello stesso anno di operatività della polizza. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 10 luglio 2018, depositata il 28 settembre 2018, aveva respinto le contestazioni e non ammesso la documentazione prodotta soltanto in appello per provare l’erosione; aveva inoltre dichiarato improponibile l’appello incidentale dell’AUSL relativo alle spese legali. In Cassazione la compagnia ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112, 115, 167 e 345 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la mancata tempestiva contestazione della sua allegazione sull’erosione la esonerasse dalla prova e che la Corte d’appello avesse utilizzato contro di essa i documenti prodotti, pur dichiarandoli inammissibili. Con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 345 c.p.c., anche in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, e nullità della sentenza, deducendo che i documenti non erano producibili in primo grado perché formati successivamente o perché la contestazione era intervenuta tardivamente; ha inoltre censurato la motivazione sull’inammissibilità della produzione documentale. I controricorrenti avevano eccepito l’improcedibilità per mancata produzione della copia notificata della sentenza e l’inammissibilità per difetto di firma digitale.
La decisione
La Cassazione ha respinto le eccezioni preliminari: la copia notificata della sentenza risultava agli atti e il deposito dei rapporti di verifica della firma digitale superava l’eccezione relativa alla notifica telematica. Ha rigettato il primo motivo: nell’assicurazione della responsabilità civile non obbligatoria, il massimale e la sua eventuale erosione sono fatti limitativi del debito dell’assicuratore, che deve allegarli e provarli nel rispetto delle preclusioni; la non contestazione non supplisce a un’allegazione imprecisa, priva dei riferimenti ai sinistri pregressi e ai relativi indennizzi che consentano all’assicurato di verificare e contestare consapevolmente. Ha rigettato il secondo motivo quanto alla dedotta esenzione dall’onere probatorio e lo ha dichiarato inammissibile per il resto: la censura sull’impossibilità di produrre i documenti in primo grado contrastava un accertamento di fatto della Corte d’appello senza poterlo validamente rimettere in discussione; inoltre era stata sviluppata in modo insufficiente nel ricorso e non poteva essere integrata in memoria, né indicava con autosufficienza denominazione e contenuto dei documenti e le ragioni della loro formazione successiva o della mancata produzione non imputabile. È stato quindi confermato il limite di manleva stabilito nei gradi di merito e la condanna della compagnia per l’intero massimale di 2.500.000 euro. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle parti controricorrenti, liquidate in 5.600 euro per ciascuna, oltre 200 euro per esborsi, spese generali e accessori, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Deve quindi ragionevolmente intendersi, conformemente a quanto osservato dalla Procura generale, che l’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., a carico della società di assicurazioni attenga, oltre che al limite del massimale così come pattuito, anche alla misura della sua erosione nell’anno di riferimento.
L’assicuratore che invoca il massimale come limite della propria obbligazione deve provare non soltanto il massimale pattuito, ma anche l’effettiva erosione e la sua misura nell’anno di riferimento.
artt. 167 e 183 c.p.c.
Allegazione e prova che, ovviamente, riguardando un’eccezione in senso stretto, debbono avvenire nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie stabilite dagli artt. 167 e 183 c.p.c. (Cass. n. 3173 del 2016).
L’allegazione e la prova dei limiti quantitativi della copertura assicurativa devono essere introdotte entro le preclusioni assertive e istruttorie previste per le eccezioni in senso stretto.
art. 345 c.p.c.
Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’“indispensabilità” degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel regime applicabile, nuovi mezzi di prova non sono ammessi in appello per il solo fatto di essere indispensabili; la produzione è possibile se la parte dimostra che non ha potuto proporli o produrli in primo grado per causa non imputabile.
art. 369 c.p.c.
Le questioni preliminari, sollevate dai controricorrenti, sono infondate.
La Corte ha respinto l’eccezione di improcedibilità fondata sull’art. 369 c.p.c., rilevando che la copia notificata della sentenza impugnata era presente agli atti e che il ricorso era procedibile e tempestivo.
art. 372 c.p.c.
Quanto alla dedotta inammissibilità del ricorso, con nota di deposito ex art. 372 c.p.c., (OMISSIS) produce il rapporto di verifica della firma digitale del ricorso e il rapporto di verifica della firma digitale inerente le retate di notifica. Con ciò supera le eccezioni proposte dal controricorrente B..
La produzione documentale effettuata con nota ai sensi dell’art. 372 c.p.c. dei rapporti di verifica della firma digitale ha consentito di superare l’eccezione di inammissibilità relativa alla sottoscrizione degli atti notificati telematicamente.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo per la parte soccombente di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nell’assicurazione della responsabilità civile, il massimale costituisce un fatto limitativo dell’obbligo dell’assicuratore, non un fatto costitutivo del credito dell’assicurato; l’assicuratore che intenda avvalersene deve allegarne e provarne esistenza e misura entro le preclusioni processuali.
- Quando la polizza prevede l’erosione del massimale per indennizzi relativi ad altri sinistri, l’onere probatorio dell’assicuratore comprende anche l’effettiva erosione e il suo ammontare nel periodo rilevante.
- La non contestazione non esonera dall’onere della prova se l’allegazione è imprecisa e indeterminata, in particolare quando non identifica i sinistri pregressi coperti e l’importo degli indennizzi, impedendo alla controparte una verifica consapevole.
- Nel giudizio d’appello regolato dalla nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., la parte può produrre nuovi mezzi di prova soltanto dimostrando di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per causa a essa non imputabile; l’indispensabilità della prova, da sola, non supera il divieto.
- La censura in Cassazione sulla mancata ammissione di documenti in appello deve indicare in modo autosufficiente quali documenti erano stati prodotti, il loro contenuto rilevante e le ragioni per cui non potevano essere prodotti in primo grado; la memoria non può introdurre elementi nuovi a integrazione del ricorso.
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