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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27903/2021 del 13/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (figlia)

La controversia

Dopo la morte del padre comune nel 1987, una donna che si dichiarava figlia consanguinea inviò ai quattro fratelli una raccomandata nel luglio 1989, comunicando loro la propria esistenza e la comune paternità. Nel settembre 1990 promosse davanti al Tribunale di Belluno un giudizio chiedendo l’accertamento della qualità di erede legittima, lo scioglimento della comunione ereditaria e l’attribuzione della quota. Il Tribunale accolse le domande il 7 giugno 2010; in appello, il giudizio divisorio fu sospeso il 10 aprile 2012 in attesa della decisione sull’azione di disconoscimento della paternità, proposta dai fratelli nel gennaio 2009. Il Tribunale di Napoli dichiarò gli attori decaduti dall’azione e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 20 maggio 2015, confermò tale decisione. Con un unico motivo, i ricorrenti denunciarono violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.c.: sostenevano che il termine annuale trasmesso dal presunto padre ai discendenti non potesse decorrere dalla morte del padre né dalla conoscenza acquisita dopo tale morte, ma richiedesse anche il ritorno dei legittimati nel luogo di nascita della figlia o nell’ultima residenza familiare, secondo i criteri dell’art. 244 c.c. Poiché affermavano di non essere mai tornati in tali luoghi, ritenevano che il termine non fosse mai iniziato a decorrere.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, correggendo ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c. la motivazione della sentenza impugnata. Ha chiarito che, per il presunto padre, il ritorno nel luogo di nascita o nella residenza familiare non è un presupposto indefettibile della decorrenza: il criterio decisivo è la conoscenza effettiva della nascita, che può essere acquisita anche aliunde e prima del ritorno, o anche quando il ritorno non avvenga. La medesima regola vale per i discendenti o ascendenti ai quali l’azione sia trasmessa a titolo derivativo: se alla morte del presunto padre essi conoscono già la nascita, il termine annuale decorre dalla morte; altrimenti decorre dal momento in cui acquisiscono in qualsiasi modo conoscenza dell’evento. Poiché la sorella aveva comunicato ai fratelli la propria esistenza e la comune paternità nel luglio 1989, l’azione proposta nel gennaio 2009 era tardiva. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 246 c.c.

    Nel caso di mancato esercizio del disconoscimento da parte del padre, che non sia tuttavia incorso in decadenza, i discendenti o ascendenti avranno a disposizione un termine di durata pari a quella fissata per l’originario titolare defunto, ai sensi dell’art. 246 c.c., la cui decorrenza, dovendo privilegiarsi la conoscenza effettiva quale momento in cui il diritto può essere fatto valere, si avrà dal momento della morte del presunto padre (o madre), solo se a tale data i medesimi siano già a conoscenza della nascita.

    L’azione trasmessa a titolo derivativo ai discendenti o ascendenti è soggetta a un termine annuale. Se i legittimati conoscono già la nascita alla morte del presunto genitore, il termine decorre da quel momento; se la conoscenza è successiva, decorre da quando la acquisiscono, senza necessità di presenza o ritorno nel luogo di nascita.

  • art. 244 c.c.

    La norma dell’art. 244, comma 2 (ora comma 3) va, dunque, interpretata nel senso che il termine decorre dal giorno in cui il marito (padre presunto) ha avuto effettiva notizia della nascita, se egli prova di non averne avuto notizia nei giorni suindicati, della nascita o del suo ritorno.

    Il termine annuale per il presunto padre è collegato alla conoscenza effettiva della nascita. La presenza o il ritorno nei luoghi indicati dalla norma rilevano per la presunzione di conoscenza, ma il ritorno non è condizione necessaria quando la notizia sia stata acquisita altrimenti.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza del termine (di prescrizione o di decadenza), il cui decorso determina l’estinzione del diritto, opera dal momento nel quale il diritto stesso può essere fatto valere.

    Il termine di decadenza decorre da quando il diritto è concretamente esercitabile; nel disconoscimento della paternità, tale momento coincide con l’acquisizione della conoscenza effettiva della nascita.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    Premesso tutto quanto precede, deve ritenersi che la conclusione cui è pervenuta la Corte d’appello sia del tutto condivisibile, anche se la motivazione deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

    La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto, rigettando il ricorso sulla base della motivazione corretta.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel disconoscimento della paternità, il termine annuale per il presunto padre decorre dalla conoscenza effettiva della nascita. La presenza nel luogo di nascita o il ritorno in tale luogo o nella residenza familiare può fondare una presunzione di conoscenza, ma non costituisce un presupposto indefettibile quando la notizia sia stata acquisita altrimenti.
  • Quando l’azione di disconoscimento non esercitata dal presunto padre, non decaduto, si trasmette a titolo derivativo ai suoi discendenti o ascendenti, il termine annuale decorre dalla morte se essi conoscono già la nascita a quella data; altrimenti decorre dal momento in cui ne acquisiscono effettiva conoscenza, senza che occorra un loro ritorno nei luoghi indicati dall’art. 244 c.c.
  • La conoscenza effettiva della nascita è il momento in cui il diritto di disconoscimento può essere fatto valere e impedisce che la decorrenza della decadenza dipenda dalla scelta dei legittimati di non recarsi nel luogo di nascita o nella residenza familiare, preservando la certezza dello status di filiazione.

Come è indicizzato

MaterieFiliazione
RamiFamiglia
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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