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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27904/2021 del 13/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (padre)

La controversia

Dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Roma aveva confermato l’assegnazione della casa coniugale alla madre convivente con la figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente, aveva respinto la domanda di assegno divorzile della moglie e aveva posto a carico del padre un contributo di 450 euro mensili per la figlia; nulla aveva disposto per il figlio, già economicamente autonomo. In appello la controversia si era ridotta al contributo per la figlia: la madre aveva rinunciato all’assegno divorzile e la casa era stata alienata. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 18 gennaio 2019, aveva ridotto il contributo a 350 euro, ritenendo la figlia non autosufficiente per la saltuarietà e precarietà del lavoro, svolto anche in nero, ma considerando tale attività, i nuovi oneri familiari del padre e il concorrente obbligo della madre. Il padre ha proposto tre motivi: 1) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio perché l’audizione della figlia sarebbe avvenuta a porte chiuse, senza parti e difensori; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per l’omesso esame di documenti che, secondo il ricorrente, dimostravano l’autosufficienza economica della figlia, nonché omessa pronuncia sul relativo motivo d’appello; 3) violazione dell’art. 337-septies c.c., sostenendo che, considerati l’età quasi trentacinquenne della figlia, le buone condizioni di salute dedotte, l’assenza di percorsi formativi e di qualificazione professionale e lo svolgimento di attività lavorativa, non sussistessero i presupposti per mantenere il contributo. La madre ha contestato quest’ultimo motivo e ha allegato un disturbo della personalità della figlia.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo. Sul primo, ha rilevato che il ricorrente aveva denunciato genericamente la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa senza indicare quale concreto pregiudizio ne fosse derivato. Sul secondo, ha chiarito che la violazione dell’art. 115 c.p.c. non si configura per il solo fatto che il giudice abbia valutato le prove delle parti attribuendo loro diverso peso; inoltre, il ricorrente si era limitato a elencare i documenti senza riprodurli nel ricorso, e l’omesso esame di elementi di prova non integra il vizio di omessa pronuncia. Ha invece accolto il terzo motivo: pur non essendo emersa dagli atti una situazione di handicap conclamato, la Corte d’appello aveva mantenuto il contributo basandosi sulle sole dichiarazioni della figlia circa un’attività lavorativa irregolare e le chiamate occasionali al lavoro, senza accertare concretamente se ella si fosse attivata, senza riuscirvi, per reperire un’occupazione più stabile. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché svolga gli accertamenti richiesti, considerando tutte le circostanze, comprese le condizioni di salute della figlia. È stato precisato che resta fermo il distinto obbligo alimentare di entrambi i genitori ai sensi degli artt. 433 e seguenti c.c. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 337-septies c.c.

    Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

    Il mantenimento del figlio maggiorenne che abbia terminato il percorso formativo presuppone che questi provi di essersi attivato concretamente per raggiungere l’autonomia economica, cercando lavoro secondo le opportunità effettive e, se necessario, ridimensionando le proprie aspirazioni. La verifica deve essere compiuta in concreto considerando età, competenze, ricerca di occupazione e condotta personale.

  • artt. 433 e seguenti c.c.

    Fermo restando a carico di entrambi i genitori – come rilevato dall’ordinanza di rimessione e dal Procuratore Generale – il permanere del diverso obbligo alimentare (artt. 433 c.c. e segg.).

    La cassazione della statuizione sul mantenimento della figlia maggiorenne non esclude il distinto obbligo alimentare che permane a carico di entrambi i genitori.

  • art. 115 c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite al di fuori dei poteri officiosi; non basta lamentare che abbia attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso.

    Le censure di legittimità basate su atti o documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente si limita a richiamarli senza riprodurne il contenuto nel ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Quanto all’omessa pronuncia, va rilevato che il vizio in parola ricorre solo ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo tale vizio dipendere, invece, dall’omesso esame di un elemento di prova.

    L’omessa pronuncia ricorre quando manca una statuizione su una domanda o un’eccezione, non quando il giudice omette di esaminare un elemento probatorio.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali e dei “principi regolatori del giusto processo” (art. 111 Cost., comma 1) non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.

    La denuncia di una violazione processuale richiede che sia indicato il pregiudizio concreto arrecato al diritto di difesa o alla decisione; non è sufficiente invocare l’astratta irregolarità del processo.

  • art. 101 c.p.c.

    La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali e dei “principi regolatori del giusto processo” (art. 111 Cost., comma 1) non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.

    La censura relativa al contraddittorio non può fondarsi sulla sola allegazione formale della sua violazione: occorre specificare il concreto pregiudizio difensivo che ne sarebbe derivato.

Massime di principio

  • Dopo la conclusione del percorso formativo, il figlio maggiorenne che chieda il mantenimento deve provare di essersi attivato effettivamente per conseguire l’autonomia economica, cercando un’occupazione in relazione alle opportunità reali del mercato e, se necessario, ridimensionando le proprie aspirazioni.
  • La verifica del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne richiede un accertamento concreto e complessivo, che consideri età, competenze professionali e tecniche effettivamente conseguite, impegno nella ricerca del lavoro e condotta personale successiva alla maggiore età; non è sufficiente desumere la persistente dipendenza economica da dichiarazioni non corroborate circa attività lavorative saltuarie o occasionali.
  • La denuncia di una violazione processuale è inammissibile se il ricorrente non indica quale concreto pregiudizio alla difesa o alla decisione sia derivato dalla violazione dedotta.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con una diversa valutazione del peso delle prove ritualmente acquisite: essa ricorre quando il giudice fondi la decisione su prove introdotte d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciutigli.
  • L’omessa pronuncia riguarda la mancata decisione su una domanda o un’eccezione e non l’omesso esame di un elemento di prova; inoltre, le censure fondate su documenti del giudizio di merito richiedono che il loro contenuto sia riprodotto nel ricorso per cassazione.
  • L’eventuale venir meno del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non esclude il distinto obbligo alimentare gravante sui genitori, ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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