Cassazione Penale, Sentenza n. 20855/2024 del 28/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugna la dichiarazione di inammissibilita' dell'appello contro l'ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania che lo aveva condannato per contravvenzioni ambientali. Primo motivo: si sostiene di aver validamente eletto domicilio e di aver indicato residenza e domicilio nell'atto di appello, contestando l'applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Secondo motivo: si lamenta violazione del diritto di difesa perche' la Corte di appello avrebbe dichiarato l'inammissibilita' senza contraddittorio, con provvedimento emesso inaudita altera parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. richiede il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, di un mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, e che tale requisito non puo' essere soddisfatto dalla semplice indicazione di residenza o da una dichiarazione contenuta nella stessa memoria di appello. Ha altresi' ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilita' adottata de plano in camera di consiglio, rilevando che il diritto di difesa e' comunque garantito dalla notifica dell'ordinanza e dalla possibilita' di ricorrere per cassazione. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
"nel caso di imputato rispetto al quale si e' proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore e' depositato, a pena d'inammissibilita', specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
La Corte interpreta la norma in senso rigoroso: il mandato specifico con l'elezione di domicilio deve essere materialmente depositato insieme all'atto di appello e non puo' essere sostituito da una mera indicazione di residenza o da una dichiarazione contenuta nell'atto di appello. Il requisito e' essenziale a pena di inammissibilita'.
art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, d.lgs. 152/2006
Norme sostanziali che disciplinano le contravvenzioni ambientali per le quali l'imputato era stato condannato; il giudizio di inammissibilita' riguarda l'impugnazione di quella condanna.
art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla declaratoria di inammissibilita' emessa de plano; la Corte conferma che la procedura in camera di consiglio e l'adozione di provvedimenti de plano sono compatibili con il diritto di difesa, posto che e' prevista la notifica dell'ordinanza e la possibilita' di ricorso per cassazione.
Norma applicata per la pronuncia sulle spese del procedimento: alla declaratoria di inammissibilita' consegue l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente e, in casi come quello di specie, l'obbligo del versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
legge delega, art. 1, comma 7, lett. h
"prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato ad impugnare l'imputato dichiari o elegga domicilio per il giudizio di impugnazione"
La Corte collega l'art. 581 alle finalita' della legge delega: la previsione mira a garantire l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione e l'individuazione certa del luogo per le notificazioni, giustificando il rigore formale richiesto.
art. 24, comma secondo, Cost.
Richiamato nella discussione sulla presunta violazione del diritto di difesa; la Corte rimanda alla giurisprudenza che gia' ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalita' relativa alla declaratoria de plano in assenza di contraddittorio, ritenendo che il diritto di difesa sia comunque tutelato dai rimedi previsti.
Massime di principio
- Se l'imputato e' stato giudicato in sua assenza, l'appello proposto dal difensore richiede il deposito, con l'atto di impugnazione, di un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente l'elezione di domicilio; l'assenza di tale deposito rende l'appello inammissibile.
- La mera indicazione della residenza o una dichiarazione di domicilio inserita nell'atto di appello non sostituiscono il requisito del mandato e del deposito separato richiesto dall'art. 581, comma 1-quater.
- La Corte puo' dichiarare l'inammissibilita' dell'appello de plano in camera di consiglio senza previa udienza; cio' non costituisce, di per se', violazione del diritto di difesa, posto che e' prevista la notifica dell'ordinanza e il rimedio del ricorso per cassazione.
- In situazioni analoghe e' essenziale che il difensore si assicuri formalmente del deposito del mandato specifico e della elezione di domicilio entro i termini e in conformita' alle forme richieste, per evitare l'inammissibilita' dell'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilita' comporta conseguenze economiche: spese processuali a carico del ricorrente e, nei casi valutati, il versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
- Quando si contesta l'operato del giudice per una presunta violazione del diritto di difesa dovuta all'adozione di un provvedimento de plano, va considerata la giurisprudenza che ritiene sufficiente la tutela garantita dalla successiva notifica e dai rimedi impugnatori.
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