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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35254/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del giudice dell’esecuzione che non ha riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto di sette sentenze: una condanna per detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità, con recidiva, relativa a un fatto del 15 agosto 2015; tre condanne per furti o tentato furto, commessi tra il 29 gennaio e il 31 maggio 2016; una condanna per reati in materia di stupefacenti e detenzione abusiva di armi, relativa a un fatto del 29 luglio 2016; una condanna per reati in materia di stupefacenti, relativi a fatti del 3 marzo 2019; e una condanna per rapina impropria commessa il 29 ottobre 2019. Le sentenze provenivano dal Tribunale di Latina e dalla Corte d’appello di Roma e risultavano irrevocabili, secondo le date indicate nel provvedimento. Con il ricorso per cassazione sono state dedotte violazione di legge e carenze motivazionali sulla valutazione dello stato di tossicodipendenza e sulla mancata motivazione del riconoscimento della continuazione parziale. La Corte ha rilevato che le doglianze non si confrontavano con la motivazione del giudice dell’esecuzione e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli indici della continuazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego: i reati in materia di stupefacenti erano stati commessi nel 2015, 2016 e 2019, con modalità esecutive e sostanze diverse; i reati contro il patrimonio riguardavano fatti differenti, realizzati con modalità e in luoghi diversi. Lo stato di tossicodipendenza, da solo, non dimostrava l’unicità del disegno criminoso, anche perché non era stata indicata la correlazione temporale tra la dipendenza e i singoli reati. Anche la continuazione parziale era stata esaminata, pur non essendo stata prospettata nell’istanza originaria, e il giudice aveva escluso indici significativi di un disegno unitario tra i reati in materia di stupefacenti e quelli contro il patrimonio. La Corte ha richiamato il principio per cui la continuazione può essere riconosciuta anche per singoli gruppi di reati, ma soltanto se l’interessato li individua e allega gli indici pertinenti; nel caso concreto, il ricorso chiedeva una rivalutazione incompatibile con il giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    che, in ogni caso, quanto alla cd. continuazione per gruppi, va ricordato il principio secondo cui l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali ed dalla contiguità spaziale, precisando nella motivazione che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale.

    La continuazione può essere riconosciuta anche per gruppi di reati compresi in un arco temporale ampio, ma occorre che l’interessato individui i gruppi e alleghi elementi indicativi del medesimo disegno criminoso; il giudice valuta, tra gli altri, prossimità temporale, tipologia dei reati, causali e contiguità spaziale.

  • art. 616 c.p.p.

    Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La continuazione può essere riconosciuta per gruppi di reati anche quando le condotte si collocano in un arco temporale complessivamente ampio, purché l’interessato individui i singoli gruppi per i quali invoca il medesimo disegno criminoso e alleghi gli elementi concreti che lo rivelerebbero; il giudice considera, tra gli altri, prossimità temporale, similitudine della tipologia dei reati, causali e contiguità spaziale.
  • La tossicodipendenza non prova da sola l’unicità del disegno criminoso tra più reati: è necessario allegare elementi che colleghino temporalmente la condizione ai fatti e che consentano di ravvisare un programma criminoso unitario.
  • È inammissibile in cassazione una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione degli elementi di fatto e delle argomentazioni già esaminate dal giudice dell’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioFurtoRapina
RamiProcesso penaleStupefacentiDelitti contro il patrimonio
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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