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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22977/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione, ai fini IRES per l’anno d’imposta 2010, di una somma portata in deduzione a fondo di quiescenza quale accantonamento per trattamento di fine mandato (TFM) in favore di un amministratore. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato il ricorso della società, ritenendo che la deduzione per competenza fosse ammessa solo se il diritto all’indennità risultasse da atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto e che, nel caso concreto, tale requisito mancasse perché la fonte del diritto non era lo statuto sociale ma una delibera assembleare successiva all’assunzione dell’incarico. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 105, comma 4, e 17, comma 1, lett. c), t.u.i.r., sostenendo che ai fini della deducibilità per competenza sarebbe sufficiente la previsione del diritto all’indennità, senza necessità di una preventiva determinazione dell’importo; con il secondo ha censurato l’interpretazione del rapporto tra le due norme, sostenendo che il rinvio dell’art. 105 all’art. 17 riguarderebbe solo l’individuazione delle fattispecie deducibili e non anche le condizioni previste dalla lettera c), tra cui l’atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, in tema di redditi d’impresa, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato degli amministratori sono deducibili per competenza solo se la previsione dell’indennità risulta da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto e se l’atto specifica anche l’importo; in difetto, opera il principio di cassa, con deduzione nell’esercizio di effettiva corresponsione ex art. 95, comma 5, t.u.i.r. La Corte ha inoltre precisato che l’art. 105, comma 4, t.u.i.r. opera un rinvio pieno all’art. 17, comma 1, lett. c), esteso anche alle relative condizioni. Ha quindi confermato la correttezza della decisione della CTR e rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente alle spese di lite e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 105, comma 4, t.u.i.r.

    Consente la deduzione per competenza delle quote accantonate per il trattamento di fine mandato solo nei limiti del rinvio pieno all’art. 17, comma 1, lett. c), quindi alle stesse condizioni previste da tale norma.

  • art. 17, comma 1, lett. c), t.u.i.r.

    La deducibilità degli accantonamenti per trattamento di fine mandato richiede che il diritto all’indennità risulti da atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto e che l’atto specifichi l’importo.

  • art. 95, comma 5, t.u.i.r.

    In mancanza dei presupposti per la deduzione per competenza, i compensi agli amministratori sono deducibili secondo il principio di cassa, nell’esercizio in cui sono corrisposti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro cui rinvia il comma 1-quater per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di trattamento di fine mandato degli amministratori, la deduzione per competenza delle quote accantonate richiede non solo la previsione del diritto all’indennità, ma anche che tale diritto risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto e che l’importo sia determinato.
  • Il rinvio operato dall’art. 105, comma 4, t.u.i.r. all’art. 17, comma 1, lett. c), t.u.i.r. è un rinvio pieno: le condizioni previste dalla norma richiamata si applicano integralmente alla deducibilità dell’accantonamento.
  • Se mancano i requisiti per la deduzione per competenza dell’indennità di fine mandato, trova applicazione il principio di cassa, con deduzione nell’esercizio di effettiva corresponsione.
  • La mera facoltà statutaria di riconoscere un’indennità di fine mandato non basta a fondare la deduzione per competenza se non vi è una preventiva e certa determinazione del diritto e del relativo quantum.
  • Il consolidato orientamento giurisprudenziale già formatosi sulla questione può essere ribadito dalla Cassazione per respingere doglianze fondate su una lettura restrittiva del rinvio normativo non condivisa dal diritto vivente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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