Cassazione Penale, Sentenza n. 12417/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis). Il ricorrente contestava: a) la mancata sussistenza di gravi indizi di intraneità al sodalizio, sostenendo che gli elementi a carico potevano essere spiegati in termini favorenti la difesa (rapporto imprenditoriale non sistematico, frizioni con esponenti del sodalizio, assenza di fatturazione per alcuni lavori); b) l'utilizzabilità delle intercettazioni successive al 14 marzo 2021 per mancanza di un provvedimento di proroga adeguatamente motivato del decreto autorizzativo n. 1478/2020.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto delle intercettazioni ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione: il decreto di proroga del 31/03/2021 è stato considerato, alla luce della giurisprudenza di legittimità, idoneo ad avere natura di autonomo provvedimento autorizzativo poiché dotato di adeguata motivazione. Quanto alla gravità indiziaria, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale del riesame, che ha compiuto un esame unitario e sinergico degli elementi (conversazioni intercettate indicanti l'assegnazione di lavori, rapporti con più famiglie mafiose, interventi elettorali, gestione di appalti e subappalti). Le censure difensive, ritenute in gran parte valutazioni di merito o valutazioni atomistiche non consentite in sede di legittimità, sono state dichiarate inammissibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata: partecipazione ad associazione mafiosa. Nel provvedimento è considerata la fattispecie base per valutare la gravità indiziaria riferita alle modalità d'uso dell'impresa per fini del sodalizio.
Norma procedurale sul riesame delle misure cautelari: il Tribunale del riesame ha valutato la conferma della custodia cautelare sulla base degli elementi raccolti.
Norma sulle intercettazioni, richiamata nel suo nuovo testo (novellato dalla L. 47/201): la Corte ha ritenuto che il cambiamento normativo non abbia eliminato la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari in presenza di gravi indizi.
Norma sulla utilizzabilità delle registrazioni: la contestazione di inutilizzabilità delle conversazioni è stata ritenuta infondata in mancanza di specificazione sulle singole conversazioni 'scoperte'.
art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.
Obbligo motivazionale dell'ordinanza cautelare di considerare anche gli elementi a favore dell'imputato; la Corte ha precisato che non è richiesto che il giudice confuti punto per punto ogni argomento difensivo, ma solo le specifiche allegazioni difensive contrastanti con gli elementi accusatori.
Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di ricorso dichiarato inammissibile: applicata per il pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un decreto di proroga delle intercettazioni, intervenuto dopo la scadenza del termine originario, può essere considerato un autonomo provvedimento autorizzativo se contiene un autonomo apparato motivazionale che documenti la persistenza delle condizioni legittimanti l'intercettazione.
- In sede di riesame e in Cassazione non è consentita una valutazione atomistica degli elementi indiziari: il giudice deve valutare globalmente e sinergicamente le risultanze, evitando di frammentare e minimizzare singoli elementi.
- L'onere difensivo di contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni richiede la specificazione delle conversazioni concretamente impugnate; eccezioni generiche risultano difficilmente persuasive.
- Il giudice del riesame non è tenuto a confutare punto per punto tutte le argomentazioni difensive non pertinenti o manifestamente irrilevanti; è invece obbligato a motivare sulle allegazioni che risultano obiettivamente contrastanti con gli elementi accusatori e decisive per la misura.
- Per qualificare un imprenditore come partecipe stabile del sodalizio mafioso occorrono elementi che dimostrino la messa a disposizione stabile dell'attività, la condivisione dei metodi e degli obiettivi mafiosi e un rapporto continuativo con il sodalizio oltre il mero vantaggio economico occasionale.
- I ricorsi che ripropongono in Cassazione una diversa valutazione di merito delle risultanze (anziché censure di diritto specifiche) sono spesso dichiarati inammissibili.
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