Cassazione Penale, Sentenza n. 7554/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per furto aggravato (artt. 110, 624, 625 nn. 4 e 7 c.p.) lamentando: 1) mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) sostenendo che il fatto fosse di lieve entità o al più tentato, che il valore della merce era stato valutato erroneamente (valore di vendita anziché di acquisto) e che non vi fosse concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.; 2) errata qualificazione delle aggravanti, in particolare l'uso della "destrezza" (contestando che la schermatura della borsa configuri abilità delittuosa, dato che il sistema antitaccheggio si è comunque attivato) e la sussistenza dell'aggravante n. 7 (esposizione alla pubblica fede), sostenendo che la presenza di dispositivi antitaccheggio costituisce controllo idoneo a escludere tale aggravante.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione di merito: 1) l'istituto di cui all'art. 131-bis non può applicarsi perché il furto è stato ritenuto consumato (la ricorrente aveva acquisito autonoma disponibilità della merce e si era allontanata, rendendo necessario un inseguimento), e comunque la fattispecie è pluriaggravata e la pena supera il limite previsto per l'istituto; 2) la censura sul concorso (art. 110) è priva di interesse e infondata poiché il capo di imputazione indicava il concorso e la sentenza si è concentrata sulla condotta direttamente imputabile alla ricorrente; 3) le doglianze sulle aggravanti sono inammissibili o manifestamente infondate: l'aggravante per esposizione alla pubblica fede non era stata impugnata in appello (quindi non devoluta in cassazione), il mezzo fraudolento non è stato contestato nella sentenza e la destrezza è stata correttamente ritenuta in considerazione della schermatura predisposta per eludere i controlli. Conseguentemente il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, oltre al mantenimento della precedente condanna (sei mesi di reclusione e Euro 200 di multa).
Norme richiamate
Riguarda il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto la censura sul concorso infondata perché il capo di imputazione indicava il concorso e la sentenza si è focalizzata sulla condotta della ricorrente, rendendo irrilevante l'autonomia del comportamento dell'altro soggetto.
Norma base del furto; richiamata per inquadrare la fattispecie di reato contestata.
Prevede le aggravanti (tra cui l'uso di destrezza e l'esposizione alla pubblica fede). La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la destrezza per la schermatura della borsa; la questione sull'applicabilità della n.7 (esposizione alla pubblica fede) è stata esclusa dalla Cassazione in quanto non dedotta in appello.
Istituto della particolare tenuità del fatto: non applicabile perché la fattispecie è consumata e pluriaggravata (pena superiore al massimo di cinque anni) e quindi incompatibile con i presupposti dell'art. 131-bis.
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Norme sul contenuto del capo d'imputazione e sulla correlazione tra accusa e decisione; la Corte giudica infondata la doglianza di difetto di corrispondenza tra imputazione e sentenza.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione: questioni non dedotte in appello non possono essere dedotte in cassazione salvo eccezioni. La doglianza sull'aggravante n.7 è stata dichiarata inammissibile per questo motivo.
art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23/6/2017, n.103)
Prevede la condanna alle spese e l'ammenda per il ricorso inammissibile; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di Euro 3.000,00.
Giurisprudenza: Sez. U., Prevete, n. 52117 del 17/07/2014
Principio secondo cui il monitoraggio e l'intervento immediato della vittima o di apparati di controllo possono escludere la consumazione del furto se impediscono che l'autore acquisti autonoma disponibilità della cosa; la Corte ha applicato questa giurisprudenza ma ha ritenuto che nel caso concreto la ricorrente avesse acquisito la disponibilità e si fosse allontanata.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016 (Ouerghi)
Conferma che anche un temporaneo possesso autonomo sul bene può integrare la consumazione del furto; richiamata a sostegno della consumazione nel caso di specie.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018
Ulteriore conferma della rilevanza del conseguimento anche temporaneo dell'autonoma signoria sulla cosa per la consumazione del reato.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 12974 del 17/02/2005 (Russo)
Precedente che individua la destrezza anche in modalità di azione furtiva idonee a non destare attenzione (es. elusione dei controlli antitaccheggio); utilizzato per giustificare il riconoscimento dell'aggravante della destrezza nonostante il fallimento del sistema.
Massime di principio
- L'istituto della particolare tenuità (art. 131-bis) non è applicabile se la pena prevista per la fattispecie superi il massimo di cinque anni o se il reato è pluriaggravato; va escluso anche quando l'agente ha acquisito autonoma disponibilità della cosa, seppur temporanea.
- Nei furti commessi in esercizi commerciali, il semplice azionamento del sistema antitaccheggio o il monitoraggio non comportano automaticamente che il reato sia tentato: è determinante verificare se l'agente abbia conseguito una autonoma, anche transitoria, signoria sulla refurtiva e sia riuscito ad allontanarsi parzialmente o totalmente.
- La destrezza come aggravante può sussistere anche quando il tentativo di eludere i controlli fallisce; rileva l'uso di modalità idonee a eludere l'attenzione del personale o dei sistemi di controllo, ossia l'astuzia e la particolare abilità nel sottrarre la merce.
- Questioni non dedotte in sede di appello non possono normalmente essere sollevate per la prima volta in Cassazione (art. 606 c.p.p.); pertanto la strategia difensiva deve esaurirsi già in grado di appello o si rischia l'inammissibilità della censura.
- L'accertamento del concorso di persone (art. 110 c.p.) richiede che la contestazione sia chiara nel capo d'imputazione; tuttavia, se la condotta dell'altro soggetto è irrilevante ai fini della decisione sulla responsabilità principale, la doglianza processuale può risultare priva di interesse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7268/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7269/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7270/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7271/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7272/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7273/2022 del 02/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →