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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7554/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per furto aggravato (artt. 110, 624, 625 nn. 4 e 7 c.p.) lamentando: 1) mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) sostenendo che il fatto fosse di lieve entità o al più tentato, che il valore della merce era stato valutato erroneamente (valore di vendita anziché di acquisto) e che non vi fosse concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.; 2) errata qualificazione delle aggravanti, in particolare l'uso della "destrezza" (contestando che la schermatura della borsa configuri abilità delittuosa, dato che il sistema antitaccheggio si è comunque attivato) e la sussistenza dell'aggravante n. 7 (esposizione alla pubblica fede), sostenendo che la presenza di dispositivi antitaccheggio costituisce controllo idoneo a escludere tale aggravante.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione di merito: 1) l'istituto di cui all'art. 131-bis non può applicarsi perché il furto è stato ritenuto consumato (la ricorrente aveva acquisito autonoma disponibilità della merce e si era allontanata, rendendo necessario un inseguimento), e comunque la fattispecie è pluriaggravata e la pena supera il limite previsto per l'istituto; 2) la censura sul concorso (art. 110) è priva di interesse e infondata poiché il capo di imputazione indicava il concorso e la sentenza si è concentrata sulla condotta direttamente imputabile alla ricorrente; 3) le doglianze sulle aggravanti sono inammissibili o manifestamente infondate: l'aggravante per esposizione alla pubblica fede non era stata impugnata in appello (quindi non devoluta in cassazione), il mezzo fraudolento non è stato contestato nella sentenza e la destrezza è stata correttamente ritenuta in considerazione della schermatura predisposta per eludere i controlli. Conseguentemente il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, oltre al mantenimento della precedente condanna (sei mesi di reclusione e Euro 200 di multa).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riguarda il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto la censura sul concorso infondata perché il capo di imputazione indicava il concorso e la sentenza si è focalizzata sulla condotta della ricorrente, rendendo irrilevante l'autonomia del comportamento dell'altro soggetto.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma base del furto; richiamata per inquadrare la fattispecie di reato contestata.

  • art. 625 cod. pen. nn. 4 e 7

    Prevede le aggravanti (tra cui l'uso di destrezza e l'esposizione alla pubblica fede). La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la destrezza per la schermatura della borsa; la questione sull'applicabilità della n.7 (esposizione alla pubblica fede) è stata esclusa dalla Cassazione in quanto non dedotta in appello.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della particolare tenuità del fatto: non applicabile perché la fattispecie è consumata e pluriaggravata (pena superiore al massimo di cinque anni) e quindi incompatibile con i presupposti dell'art. 131-bis.

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Norme sul contenuto del capo d'imputazione e sulla correlazione tra accusa e decisione; la Corte giudica infondata la doglianza di difetto di corrispondenza tra imputazione e sentenza.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione: questioni non dedotte in appello non possono essere dedotte in cassazione salvo eccezioni. La doglianza sull'aggravante n.7 è stata dichiarata inammissibile per questo motivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23/6/2017, n.103)

    Prevede la condanna alle spese e l'ammenda per il ricorso inammissibile; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di Euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza: Sez. U., Prevete, n. 52117 del 17/07/2014

    Principio secondo cui il monitoraggio e l'intervento immediato della vittima o di apparati di controllo possono escludere la consumazione del furto se impediscono che l'autore acquisti autonoma disponibilità della cosa; la Corte ha applicato questa giurisprudenza ma ha ritenuto che nel caso concreto la ricorrente avesse acquisito la disponibilità e si fosse allontanata.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016 (Ouerghi)

    Conferma che anche un temporaneo possesso autonomo sul bene può integrare la consumazione del furto; richiamata a sostegno della consumazione nel caso di specie.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018

    Ulteriore conferma della rilevanza del conseguimento anche temporaneo dell'autonoma signoria sulla cosa per la consumazione del reato.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 12974 del 17/02/2005 (Russo)

    Precedente che individua la destrezza anche in modalità di azione furtiva idonee a non destare attenzione (es. elusione dei controlli antitaccheggio); utilizzato per giustificare il riconoscimento dell'aggravante della destrezza nonostante il fallimento del sistema.

Massime di principio

  • L'istituto della particolare tenuità (art. 131-bis) non è applicabile se la pena prevista per la fattispecie superi il massimo di cinque anni o se il reato è pluriaggravato; va escluso anche quando l'agente ha acquisito autonoma disponibilità della cosa, seppur temporanea.
  • Nei furti commessi in esercizi commerciali, il semplice azionamento del sistema antitaccheggio o il monitoraggio non comportano automaticamente che il reato sia tentato: è determinante verificare se l'agente abbia conseguito una autonoma, anche transitoria, signoria sulla refurtiva e sia riuscito ad allontanarsi parzialmente o totalmente.
  • La destrezza come aggravante può sussistere anche quando il tentativo di eludere i controlli fallisce; rileva l'uso di modalità idonee a eludere l'attenzione del personale o dei sistemi di controllo, ossia l'astuzia e la particolare abilità nel sottrarre la merce.
  • Questioni non dedotte in sede di appello non possono normalmente essere sollevate per la prima volta in Cassazione (art. 606 c.p.p.); pertanto la strategia difensiva deve esaurirsi già in grado di appello o si rischia l'inammissibilità della censura.
  • L'accertamento del concorso di persone (art. 110 c.p.) richiede che la contestazione sia chiara nel capo d'imputazione; tuttavia, se la condotta dell'altro soggetto è irrilevante ai fini della decisione sulla responsabilità principale, la doglianza processuale può risultare priva di interesse.

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