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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33911/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (esercente)

La controversia

Un esercente aveva proposto opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione con cui gli era stata irrogata una sanzione amministrativa di euro 20.000 per avere installato e messo a disposizione del pubblico, nel proprio esercizio commerciale, sei dispositivi idonei alla connessione a siti di gioco online, in asserita violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012. Il Tribunale aveva annullato la sanzione e confermato la confisca di uno dei dispositivi. L’Agenzia aveva impugnato e la Corte d’appello aveva accolto il gravame, ritenendo sufficiente, per integrare l’illecito, la mera potenzialità dei dispositivi di consentire la connessione a piattaforme di gioco online, senza che rilevasse la possibilità di navigazione libera in Internet; per il dispositivo denominato Totem, inoltre, la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante che al momento dell’ispezione non fosse collegato alla rete telematica. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012; con il secondo, l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia il mancato funzionamento del Totem, che ne avrebbe escluso l’utilizzabilità per la violazione contestata. Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale tanto della norma che prevedeva l’illecito amministrativo quanto della disposizione sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha preso atto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo, l. n. 208/2015, nella parte relativa alla sanzione per quella violazione. Ne ha tratto la conseguenza che la decisione impugnata era illegittima nella parte in cui aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza ingiunzione. La sentenza d’appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., annullando l’ordinanza ingiunzione. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per gravi ed eccezionali ragioni, individuate nella obiettiva difficoltà interpretativa della disciplina poi sfociata nell’intervento della Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 3-quater, d.l. 13 settembre 2012, n. 158

    "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158"

    La disposizione è stata ritenuta costituzionalmente illegittima; la sua caducazione ha travolto il presupposto normativo dell’illecito contestato.

  • art. 1, comma 923, primo periodo, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater"

    La previsione sanzionatoria è stata dichiarata illegittima nella parte in cui collega la sanzione pecuniaria alla violazione della norma poi caducata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione della norma sostanziale posta a fondamento della sanzione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre l’omesso esame del fatto decisivo relativo al mancato funzionamento del dispositivo.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte ha deciso direttamente nel merito, senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale quale parametro di scrutinio della disciplina sanzionatoria.

  • artt. 25, 41, 42 e 117, primo comma, Cost.

    Richiamati come parametri costituzionali della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 1 Prot. addiz. CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale della questione di legittimità costituzionale.

  • artt. 16 e 17 CDFUE

    Richiamati come parametri della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    È la norma richiamata per il deposito della memoria in vista della trattazione camerale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che tipizza l’illecito e/o della norma sanzionatoria, la sentenza impugnata che abbia confermato la sanzione diviene illegittima e il ricorso deve essere accolto.
  • In presenza di caducazione della base normativa dell’illecito amministrativo, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
  • La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della disciplina sanzionatoria può costituire grave ed eccezionale ragione per compensare integralmente le spese di lite, sia nei gradi di merito sia in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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