Cassazione Penale, Ordinanza n. 18504/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto la liberazione anticipata per i semestri compresi tra il 6 ottobre 2021 e il 7 aprile 2023. Il Magistrato di sorveglianza aveva emesso un provvedimento poi interessato da revoca per uno scambio di persona tra il ricorrente e il fratello; il Tribunale di sorveglianza, investito del reclamo, ha comunque esaminato l’intero periodo oggetto dell’istanza e lo ha rigettato, valorizzando in particolare la relazione dell’area giuridico-pedagogica della casa circondariale, che segnalava mancata adesione al programma trattamentale e scarsa propensione al rispetto delle regole comunitarie. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti vizi di motivazione e di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando l’erroneità del diniego di liberazione anticipata ex art. 54 ord. pen. e l’omessa trasmissione dell’atto per nuova decisione al Magistrato di sorveglianza. In particolare, la difesa sosteneva che il Tribunale non avesse valutato il semestre 6 aprile 2023 - 6 ottobre 2023 e che la motivazione fosse carente o contraddittoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato avesse una motivazione logica, completa e priva di contraddizioni, fondata su elementi trattamentali negativi; ha inoltre osservato che la censura sull’omessa valutazione dell’ultimo semestre era infondata, poiché il Tribunale aveva considerato un arco temporale complessivamente ampio, comprensivo anche di quel periodo, e che le doglianze difensive miravano in sostanza a una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
è la norma invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
è la norma invocata per denunciare vizio di motivazione nel ricorso per cassazione
art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354
disciplina la liberazione anticipata, richiesta dal detenuto per i semestri indicati
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di profili di colpa
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro il diniego della liberazione anticipata, non sono deducibili censure che mirino soltanto a ottenere una rivalutazione del merito degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza.
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su doglianze generiche o meramente assertive quando la decisione impugnata presenti una motivazione coerente, completa e priva di contraddizioni.
- Ai fini della liberazione anticipata, la valutazione può essere compiuta sull’intero periodo devoluto al giudice del reclamo; una mancata esplicitazione analitica di ogni singolo semestre non determina di per sé vizio se il provvedimento mostra di avere considerato un arco temporale comprensivo del periodo contestato.
- La valutazione negativa della partecipazione al trattamento e dell’osservanza delle regole penitenziarie può legittimare il rigetto dell’istanza di liberazione anticipata quando sia sorretta da fonti informative specifiche e attendibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa.
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