Cassazione Penale, Sentenza n. 7223/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP del 10/05/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale del 3/03/2022 per mancato mandato specifico ad impugnare. Il GIP aveva ritenuto applicabile alla opposizione la nuova causa di inammissibilità introdotta dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., con la riforma operata dal d.lgs. 150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. si riferisca testualmente alla "sentenza emessa nei confronti dell'imputato assente" e non sia applicabile al procedimento monitorio/decreto penale, che è emesso inaudita altera parte. Ha inoltre richiamato la disposizione transitoria (art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022) secondo cui le nuove cause di inammissibilità si applicano solo alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma (dopo il 30/12/2022), mentre il decreto impugnato è del 3/03/2022. Ha osservato infine che l'art. 461 c.p.p., che disciplina forme e modalità dell'opposizione a decreto penale, rinvia solo all'art. 582 c.p.p. e non all'art. 581. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma sostanziale che indica il reato per cui fu emesso il decreto penale (violazioni del codice della strada). Non è oggetto di interpretazione ermeneutica decisiva nel provvedimento di legittimità, ma contestazione originaria del decreto penale.
Regola le forme e le modalità dell'opposizione al decreto penale di condanna; secondo la Cassazione rinvia espressamente solo all'art. 582 c.p.p. e non all'art. 581, pertanto le nuove cause di inammissibilità previste dall'art. 581 non si applicano all'opposizione a decreto penale.
art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater
Le nuove previsioni di inammissibilità si riferiscono, per la loro natura testuale e sistematica, alle "sentenze pronunciate nei confronti dell'imputato assente" (sentenze in contumacia). La Corte ha escluso la loro applicabilità ai decreti penali (procedimento monitorio inaudita altera parte).
Norma richiamata dall'art. 461 per le modalità dell'opposizione al decreto penale; rilevanza formale nel far escludere l'applicazione delle cause di inammissibilità previste dall'art. 581.
art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Disposizione transitoria che limita l'applicazione delle nuove norme (tra cui art. 581, comma 1-quater) alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma. La Cassazione ha ritenuto che ciò esclude l'applicazione retroattiva o rispetto a provvedimenti diversi dalla sentenza (es. decreto penale) emessi prima dell'entrata in vigore.
Massime di principio
- La causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. si applica specificamente alle sentenze pronunciate nei confronti dell'imputato assente (sentenze in contumacia) e non ai decreti penali emessi inaudita altera parte; dunque non può essere invocata per dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto penale.
- Per determinare se una nuova norma processuale si applica a un'impugnazione è necessario verificare la lettera del richiamo normativo (es. art. 461 c.p.p.) e le disposizioni transitorie della riforma (es. art. 89 d.lgs. 150/2022): se la riforma limita l'ambito temporale o materiale, la regola non si applica a provvedimenti anteriori o diversi dalla sentenza.
- Nelle opposizioni a decreto penale occorre attenersi alle forme e ai termini dettati dall'art. 461 e dal rinvio all'art. 582 c.p.p.; eccezioni di inammissibilità introdotte per altri rimedi (es. impugnazioni di sentenze) non si trasferiscono automaticamente al procedimento monitorio.
- La verifica della legittimazione a proporre impugnazione (es. presenza di mandato specifico) deve essere fatta in base alle norme applicabili al rimedio esperito; non è valido applicare requisiti introdotti da norme che non disciplinano quel particolare rimedio.
- In casi simili conviene sempre: (a) identificare la natura del provvedimento impugnato (sentenza vs decreto penale), (b) controllare la data di pronuncia rispetto all'entrata in vigore di eventuali riforme, e (c) leggere i richiami normativi operati dalla norma che disciplina l'impugnazione per capire quali disposizioni sono effettivamente richiamate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7190/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7191/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7195/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7197/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7199/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7201/2024 del 19/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →