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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7223/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP del 10/05/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale del 3/03/2022 per mancato mandato specifico ad impugnare. Il GIP aveva ritenuto applicabile alla opposizione la nuova causa di inammissibilità introdotta dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., con la riforma operata dal d.lgs. 150/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. si riferisca testualmente alla "sentenza emessa nei confronti dell'imputato assente" e non sia applicabile al procedimento monitorio/decreto penale, che è emesso inaudita altera parte. Ha inoltre richiamato la disposizione transitoria (art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022) secondo cui le nuove cause di inammissibilità si applicano solo alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma (dopo il 30/12/2022), mentre il decreto impugnato è del 3/03/2022. Ha osservato infine che l'art. 461 c.p.p., che disciplina forme e modalità dell'opposizione a decreto penale, rinvia solo all'art. 582 c.p.p. e non all'art. 581. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma sostanziale che indica il reato per cui fu emesso il decreto penale (violazioni del codice della strada). Non è oggetto di interpretazione ermeneutica decisiva nel provvedimento di legittimità, ma contestazione originaria del decreto penale.

  • art. 461 c.p.p.

    Regola le forme e le modalità dell'opposizione al decreto penale di condanna; secondo la Cassazione rinvia espressamente solo all'art. 582 c.p.p. e non all'art. 581, pertanto le nuove cause di inammissibilità previste dall'art. 581 non si applicano all'opposizione a decreto penale.

  • art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater

    Le nuove previsioni di inammissibilità si riferiscono, per la loro natura testuale e sistematica, alle "sentenze pronunciate nei confronti dell'imputato assente" (sentenze in contumacia). La Corte ha escluso la loro applicabilità ai decreti penali (procedimento monitorio inaudita altera parte).

  • art. 582 c.p.p.

    Norma richiamata dall'art. 461 per le modalità dell'opposizione al decreto penale; rilevanza formale nel far escludere l'applicazione delle cause di inammissibilità previste dall'art. 581.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Disposizione transitoria che limita l'applicazione delle nuove norme (tra cui art. 581, comma 1-quater) alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma. La Cassazione ha ritenuto che ciò esclude l'applicazione retroattiva o rispetto a provvedimenti diversi dalla sentenza (es. decreto penale) emessi prima dell'entrata in vigore.

Massime di principio

  • La causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. si applica specificamente alle sentenze pronunciate nei confronti dell'imputato assente (sentenze in contumacia) e non ai decreti penali emessi inaudita altera parte; dunque non può essere invocata per dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto penale.
  • Per determinare se una nuova norma processuale si applica a un'impugnazione è necessario verificare la lettera del richiamo normativo (es. art. 461 c.p.p.) e le disposizioni transitorie della riforma (es. art. 89 d.lgs. 150/2022): se la riforma limita l'ambito temporale o materiale, la regola non si applica a provvedimenti anteriori o diversi dalla sentenza.
  • Nelle opposizioni a decreto penale occorre attenersi alle forme e ai termini dettati dall'art. 461 e dal rinvio all'art. 582 c.p.p.; eccezioni di inammissibilità introdotte per altri rimedi (es. impugnazioni di sentenze) non si trasferiscono automaticamente al procedimento monitorio.
  • La verifica della legittimazione a proporre impugnazione (es. presenza di mandato specifico) deve essere fatta in base alle norme applicabili al rimedio esperito; non è valido applicare requisiti introdotti da norme che non disciplinano quel particolare rimedio.
  • In casi simili conviene sempre: (a) identificare la natura del provvedimento impugnato (sentenza vs decreto penale), (b) controllare la data di pronuncia rispetto all'entrata in vigore di eventuali riforme, e (c) leggere i richiami normativi operati dalla norma che disciplina l'impugnazione per capire quali disposizioni sono effettivamente richiamate.

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