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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23626/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione di una persona fisica a vari estratti di ruolo relativi a crediti previdenziali. In primo grado l'opposizione era stata dichiarata inammissibile perché gli estratti di ruolo erano ritenuti non impugnabili autonomamente, con condanna alle spese. La Corte d'appello aveva poi riformato la decisione, ritenendo regolari le notifiche delle cartelle e infondata l'eccezione di prescrizione decennale. La Corte di cassazione, in un precedente passaggio del medesimo giudizio, aveva accolto il ricorso della parte opponente affermando la prescrizione quinquennale dei crediti e rinviando alla Corte d'appello per nuovo esame anche sulle spese dell'intero processo. In sede rescissoria la Corte d'appello aveva nuovamente accolto l'opposizione per intervenuta prescrizione, ma aveva compensato integralmente le spese del giudizio, valorizzando anche l'originaria declaratoria di inammissibilità. Con l'unico motivo del ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio, la ricorrente denunciava violazione degli artt. 91 e 394 c.p.c., sostenendo che, una volta riconosciuta la fondatezza sostanziale della pretesa, non vi fossero gravi motivi per compensare le spese e che la Corte territoriale avesse oltrepassato i limiti del giudizio di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che la valutazione di compensazione totale o parziale delle spese per giusti motivi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che il sindacato di legittimità è limitato a evitare che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, senza che sia necessaria una specifica motivazione sull'insussistenza dei giusti motivi. Ha inoltre dichiarato assorbita la censura relativa all'art. 394 c.p.c., perché subordinata alla fondatezza della doglianza sulle spese. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese in favore dell'ente rimasto intimato o dell'INPS che non aveva svolto attività difensiva; è stato altresì dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ.

    La ricorrente ha dedotto la violazione di legge come vizio del provvedimento sulle spese e sui limiti del rinvio.

  • art. 91 c.p.c.

    Violazione degli artt. 91 e 394 cod. proc. civ.

    La Corte ribadisce che la compensazione delle spese per giusti motivi è discrezionale e che il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del giudice di merito, salvo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 394 c.p.c.

    Violazione degli artt. 91 e 394 cod. proc. civ.

    La censura di superamento dei limiti del giudizio di rinvio è stata ritenuta assorbita una volta esclusa l'illegittimità della compensazione delle spese.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

    La decisione è stata adottata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte prende atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

    Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo civile la compensazione totale o parziale delle spese per giusti motivi appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione sulla loro insussistenza, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • Il sindacato di legittimità sulla statuizione delle spese è limitato al controllo della correttezza giuridica della decisione e non consente una rivalutazione del merito della scelta di compensare le spese.
  • Quando il motivo di ricorso contro la compensazione delle spese è infondato, resta assorbita la censura relativa all'asserito superamento dei limiti del giudizio di rinvio, se questa è logicamente dipendente dalla prima.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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