Cassazione Civile, Ordinanza n. 01511/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha escluso ogni statuizione sulle spese e ha affermato che non opera il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ipotesi diversa dal rigetto, dall'inammissibilità o dall'improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La parte privata aveva proposto opposizione esecutiva, qualificata come opposizione a precetto, avverso un atto esecutivo della procedura promossa da una banca. Il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione con sentenza del 2 luglio 2020. La soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma prima dell'adunanza camerale depositava rinuncia al ricorso; la banca controricorrente depositava atto di adesione alla rinuncia, tuttavia non rituale per difetto di procura speciale. La Corte rilevava comunque che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Si precisava inoltre che, nel caso concreto, non vi era luogo a statuizione sulle spese, per la richiesta di compensazione formulata dalla banca e per la mancata attività difensiva dell'altra banca intimata.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo anche in assenza di accettazione rituale della controparte, non avendo l'atto carattere accettizio ai fini della produzione degli effetti processuali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche nell'ipotesi di estinzione per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio anche se l'accettazione della controparte non è rituale o manca del tutto, poiché l'atto produce effetti processuali autonomi e comporta il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
- Nel giudizio di cassazione, il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile soltanto nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la regolazione delle spese può essere omessa se la parte resistente chiede la compensazione e gli altri intimati non svolgono attività difensiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01363/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01364/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01365/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01366/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01367/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01368/2023 del 18/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →