Cassazione Penale, Ordinanza n. 09339/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma/nel prosieguo del giudizio, gli aveva negato la sospensione condizionale della pena. Deduceva vizio di motivazione per avere la Corte territoriale valorizzato soltanto un precedente specifico, considerato dal ricorrente non ostativo di per sé, senza svolgere una compiuta valutazione prognostica sulla futura astensione dal reato alla luce di tutti gli elementi rilevanti ex art. 133 c.p. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e non accompagnato da una critica puntuale della motivazione impugnata; inoltre ha osservato che il giudice di merito aveva motivato il diniego facendo riferimento a un precedente specifico non risalente e a un'ulteriore condanna per delitto, elementi sufficienti a sorreggere il giudizio prognostico negativo.
Norme richiamate
La sospensione condizionale della pena richiede un giudizio prognostico favorevole sulla futura astensione dal reato, fondato su una valutazione complessiva della capacità a delinquere e degli indici rilevanti.
Nel valutare la concedibilità del beneficio il giudice deve considerare complessivamente gli elementi sulla gravità del reato e sulla capacità a delinquere, ma può motivare richiamando quelli ritenuti prevalenti, senza doverli esaminare tutti singolarmente.
La rafforzata presunzione di innocenza non impedisce che, ai fini del giudizio prognostico sulla sospensione condizionale, possano essere valorizzati anche precedenti giudiziari, in quanto attinenti alla condotta e alla vita del reo.
In caso di ricorso inammissibile, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla sospensione condizionale della pena, il giudice di merito può fondare il diniego anche su uno o più elementi ritenuti prevalenti, purché la motivazione renda comprensibile la prognosi negativa sulla futura astensione dal reato.
- Non è necessario che il giudice prenda in esame in modo analitico tutti gli indici di cui all'art. 133 c.p.; è sufficiente una valutazione complessiva, logicamente coerente, della gravità del fatto e della capacità a delinquere.
- In sede di legittimità non è consentita una censura che si limiti a riproporre doglianze già vagliate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- Ai fini della prognosi ex art. 164 c.p., possono essere considerati anche precedenti giudiziari non necessariamente definitivi, in quanto rilevanti come dati della condotta e della vita del reo antecedenti al fatto.
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