Cassazione Penale, Ordinanza n. 05509/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda l'esecuzione di una pena detentiva e pecuniaria già condannata, pari a mesi sei di arresto ed euro 3.000 di ammenda, oggetto di sospensione condizionale poi revocata dal giudice dell'esecuzione. L'interessato aveva chiesto l'estinzione della pena per decorso del tempo, ma il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta; contro tale rigetto era stata proposta opposizione, anch'essa respinta dal Tribunale di Ancona. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 172 c.p., sostenendo che il provvedimento di revoca del beneficio e il successivo ordine di esecuzione delle pene concorrenti non potessero considerarsi atti interruttivi della prescrizione della pena, perché le cause di sospensione/interruzione del termine sarebbero solo quelle riferibili alla sentenza di condanna e non all'attività degli organi dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha affermato che, nel caso di pena divenuta eseguibile per effetto della revoca della sospensione condizionale, il termine di decorrenza della prescrizione della pena non era ancora iniziato a decorrere prima del passaggio in giudicato della decisione che accerta la causa di revoca. Poiché la revoca della sospensione condizionale era stata disposta dal giudice dell'esecuzione il 20 settembre 2019, il termine non risultava decorso al momento dell'ordine di esecuzione emesso il 9 giugno 2023. La Corte ha inoltre escluso che la decisione di revoca possa essere equiparata a un'attività meramente esecutiva richiamata dai precedenti invocati dal ricorrente. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La prescrizione della pena decorre, nel caso di pena divenuta eseguibile per effetto della revoca della sospensione condizionale, dal momento in cui diviene definitiva la decisione che accerta la causa di revoca.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la pena sospesa diviene eseguibile per revoca della sospensione condizionale, il dies a quo della prescrizione della pena coincide con il passaggio in giudicato della decisione che accerta la causa di revoca.
- Gli atti del procedimento esecutivo che danno seguito alla revoca del beneficio non possono essere confusi con la decisione giurisdizionale che accerta e dispone la revoca stessa ai fini della decorrenza della prescrizione.
- È manifestamente infondato il ricorso che invochi la prescrizione della pena assumendo un dies a quo anteriore al definitivo accertamento della causa che ha reso la pena eseguibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di elementi contrari, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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