Cassazione Penale, Sentenza n. 7243/2022 del 01/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello del 23/11/2016 che aveva confermato la condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.). Deduce due motivi principali: 1) violazione di legge in relazione all'art. 640 c.p., sostenendo che la condotta decettiva si sarebbe realizzata solo dopo il versamento di euro 1.500,00 e che, dunque, la dissimulazione (silenzio) avrebbe riguardato lo stato di insolvenza configurando al più l'art. 641 c.p. e non l'art. 640; 2) violazione di legge in relazione all'art. 160 c.p., con riferimento alla prescrizione maturata dopo la sentenza di appello ma prima del termine per proporre ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p. ritenendo che: il primo motivo (riqualificazione del fatto) propone questioni che richiedono accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità e quindi non consentiti; il secondo motivo (prescrizione sopravvenuta) non poteva essere esaminato perché la proposizione di censure in punto di fatto rende il ricorso originariamente inammissibile e impedisce accertamenti successivi su cause di estinzione della punibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata il riferimento per la condanna per truffa; la corte ha considerato che la dedotta diversa qualificazione giuridica (passaggio all'art. 641) richiedeva valutazioni di fatto non ammesse in sede di legittimità, dunque la censura è inammissibile.
Richiamata dalla difesa quale possibile fattispecie alternativa (dissimulazione dello stato di insolvenza), ma la Corte ha ritenuto che la questione richiedeva accertamenti fattuali e quindi non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione.
Richiamato in relazione alla prescrizione sopravvenuta; la Corte ha applicato il principio secondo cui la prescrizione sopravvenuta non può essere valutata se il ricorso per cassazione è inammissibile per censure in punto di fatto che impediscono l'instaurazione del rapporto processuale di impugnazione.
art. 609, comma secondo, cod. proc. pen.
La norma è richiamata nel principio che la qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in Cassazione solo se la sua soluzione non richiede accertamenti di fatto; qui tale condizione non ricorre, da cui l'inammissibilità.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e disporre le conseguenti statuizioni in ordine alle spese.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso proporre per la prima volta una riqualificazione giuridica quando per risolverla siano necessari accertamenti di fatto; tali questioni devono essere trattate nei gradi di merito.
- La presentazione di censure in punto di fatto rende il ricorso per cassazione originariamente inammissibile e, se sussiste tale inammissibilità, vengono preclusi eventuali accertamenti successivi su cause sopravvenute di estinzione della punibilità (ad es. prescrizione).
- Se si vuol far valere che la condotta integra un reato diverso o una causa di non punibilità sopravvenuta, è essenziale che la questione possa essere risolta con criteri di diritto o con acquisiti elementi di fatto già pacifici; altrimenti il rimedio processuale corretto è proporre le issue nei gradi di merito.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di somme alla cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò funge anche da deterrente contro impugnazioni manifestamente infondate o improprie.
- Nel valutare il momento di maturazione della prescrizione sopravvenuta è necessario considerare l'effettiva ammissibilità dell'impugnazione: una domanda di cassazione inammissibile non consente di ottenere un pronunciamento sulla prescrizione intervenuta nel frattempo.
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