Cassazione Civile, Ordinanza n. 12304/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'androne e dal vano scala condominiale che avrebbero danneggiato l'unità immobiliare di proprietà di due soggetti, i quali hanno ottenuto in primo grado la condanna del condominio all'esecuzione di lavori di riparazione e al risarcimento dei danni. La Corte d'appello ha confermato la responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio e del condomino intervenuto volontariamente, ritenendo provato sia il nesso causale tra infiltrazioni e danni sia il maggior danno liquidato per la mancata partecipazione utile alla mediazione. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112, 132 n. 4, 345 e 346 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse aderito acriticamente alla consulenza tecnica d'ufficio senza considerare le critiche mosse in primo grado e riprese in appello; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 112, 132 n. 4, 345 e 346 c.p.c., 1134, 2051 e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando mancanza di prova dell'entità del danno e del nesso causale, oltre a ultrapetizione nella liquidazione; con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 8 e 13 d.lgs. 28/2010 e degli artt. 91 e 96 c.p.c., sostenendo che la condanna al maggior danno per mancata adesione alla mediazione non potesse gravare sul condomino intervenuto, non essendo a lui imputabile la mancata definizione della lite in mediazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi perché inammissibili o infondati: ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da motivazione congrua, fondata sulla consulenza tecnica e sulle fotografie, e che le censure mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità; ha inoltre escluso l'ultrapetizione, poiché la somma liquidata era inferiore a quella domandata. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo illegittima la condanna del condomino intervenuto al pagamento del maggior danno per la mancata definizione della mediazione, perché il procedimento di mediazione coinvolgeva necessariamente il solo condominio quale parte convenuta responsabile e la mancata adesione all'accordo era imputabile esclusivamente a quest'ultimo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Bari in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
la responsabilità per i danni derivanti dalla cosa in custodia è stata affermata in relazione alle infiltrazioni provenienti dalle parti comuni del fabbricato, ritenute causalmente connesse alla conformazione del vano scala e dell'androne.
richiamato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione e vizi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata nei limiti in cui investiva la ricostruzione del merito.
invocato per lamentare difetto di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di appello congrua e sufficiente.
richiamato insieme alle altre norme processuali per censurare la decisione di merito; la Corte non ha accolto le doglianze che si traducevano in una richiesta di nuova valutazione dei fatti.
richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ravvisasse vizi decisivi sul punto.
la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per effetto della doppia conforme, poiché il giudizio di appello era iniziato nel 2019 e la decisione di secondo grado era fondata sugli stessi fatti di quella di primo grado.
richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini dell'esito della controversia.
richiamato per contestare la prova del nesso causale e del danno; la Corte ha escluso l'ammissibilità delle doglianze perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
la Corte ha affermato che la mancata definizione della mediazione era imputabile al solo condominio, parte necessaria del procedimento.
richiamato nella censura sul maggior danno per mancata adesione alla mediazione; la condanna del condomino intervenuto è stata cassata perché non gli era imputabile la mancata chiusura della lite in mediazione.
richiamato insieme all'art. 96 c.p.c. nella censura sulla condanna al maggior danno, ma il punto decisivo è stato l'erronea imputazione al condomino intervenuto della mancata adesione alla mediazione.
invocato dal ricorrente in relazione alla sanzione per mancata definizione della controversia in mediazione; la Corte ha accolto la censura sul diverso presupposto dell'imputabilità esclusiva al condominio.
Massime di principio
- In cassazione non sono sindacabili gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito quando la motivazione sia congrua e sorretta da elementi probatori specifici, come una consulenza tecnica e le fotografie dei luoghi.
- Il motivo di ricorso che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e del nesso causale è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è proponibile nel caso di doppia conforme, quando il giudizio di appello sia iniziato nel periodo di applicazione dell'art. 348-ter c.p.c. e la sentenza di secondo grado si fondi sugli stessi fatti accertati in primo grado.
- La censura di ultrapetizione è infondata quando la somma liquidata dal giudice sia inferiore all'importo specificamente richiesto dall'attore.
- La condanna al maggior danno o alle conseguenze economiche della mancata mediazione deve essere imputata alla parte che era effettivamente tenuta a partecipare al procedimento e che poteva utilmente disporre della lite; non può gravare su un soggetto che non aveva la titolarità sostanziale del rapporto controverso o che non era la parte necessaria della mediazione.
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