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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9394/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il reato continuato di tentato furto in abitazione (aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 c.p.) e per simulazione di reato (aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 2 c.p.). Deduce due motivi: (1) nullità di tutte le notifiche, compresa la citazione in giudizio, per essere state effettuate presso il difensore indicato come domiciliatario ma senza che nel fascicolo fosse presente il verbale di elezione di domicilio; (2) vizio di motivazione e insufficienza della prova rispetto ad entrambi i reati: osserva che il furgone potrebbe essere stato effettivamente rubato (assenza di segni di effrazione spiegabile perché il veicolo sarebbe stato lasciato aperto), che non sono state acquisite le immagini di videosorveglianza e che le testimonianze non dimostrano in modo certo la sua responsabilità per il tentato furto del materiale ferroso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura della nullità delle notifiche perché dagli atti risultava presente il verbale di elezione di domicilio e, in ogni caso, il ricorrente non ha dimostrato la mancata conoscenza dell'atto né il pregiudizio al diritto di difesa. Sul secondo motivo ha ritenuto che si trattasse di mera reiterazione delle censure d'appello e di una impermissibile rivalutazione in fatto del materiale probatorio: la Corte è limitata a sindacare la logica e la congruità argomentativa della motivazione e non la valutazione di merito; non è stata riscontrata una "ictu oculi" manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente il provvedimento d'appello resta confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Resta dunque efficace la condanna di merito (pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione, con confisca e distruzione del bene oggetto di sequestro, e riconoscimento delle attenuanti equivalenti alle aggravanti e alla recidiva).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata come motivo di ricorso per denunciare vizi di procedura (nullità delle notifiche). La Corte ha valorizzato il principio che la semplice denuncia di inosservanza formale è insufficiente se non dimostrata la mancata conoscenza dell'atto.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Invocata per censurare la motivazione della sentenza (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). La Corte ricorda che tale vizio deve essere di macroscopica evidenza e che non è consentita la rivalutazione in fatto del materiale probatorio.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato nei principi esposti: la nullità assoluta prevista dall'art. 179 ricorre solo se la notificazione è omessa o, se eseguita in forma diversa, è inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto; spetta al ricorrente dimostrare la mancata cognizione.

  • art. 625 c.p., n. 2 (richiamato come riferimento all'aggravante)

    Norma penale relativa al furto (con aggravante indicata come n.2). Nella sentenza di merito il tentato furto è stato qualificato con l'aggravante richiamata.

  • art. 61 c.p., n. 2 (richiamato come riferimento all'aggravante)

    Richiamato come riferimento alle circostanze aggravanti utilizzate nel giudizio di merito che poi sono state compensate con le attenuanti generiche.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. con legge 18/12/2020, n.176

    Norma emergenziale che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento in udienza delle parti, procedimento avvenuto in base a tale disposizione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per profili di colpa, l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per la condanna a Euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e altre sezioni richiamate)

    La decisione richiama precedenti della Corte (Sez. U. e varie Sezioni) sul principio che la denuncia di nullità di notifiche deve essere supportata dalla prova della mancata cognizione e sul perimetro restringente del sindacato di legittimità (controllo solo della logica della motivazione, non della valutazione probatoria).

Massime di principio

  • La censura di nullità della notificazione effettuata presso il difensore richiede non solo l'indicazione dell'inosservanza formale ma la dimostrazione della mancata conoscenza dell'atto o del pregiudizio alla difesa; in assenza di ciò la censura è infondata.
  • La Corte di Cassazione sindaca la logica e la completezza della motivazione, non la valutazione di merito dei fatti: per essere accolto un motivo per "mancanza o manifesta illogicità della motivazione" occorre un vizio evidente e percepibile "ictu oculi".
  • Le deduzioni che consistono in mera reiterazione delle argomentazioni già svolte in appello o in semplici ipotesi alternative, prive di elementi nuovi desunti dal processo, sono inammissibili in sede di legittimità.
  • La mancata acquisizione di immagini di videosorveglianza non determina automaticamente l'inefficacia del convincimento del giudice se quest'ultimo ritiene che gli altri elementi probatori siano sufficienti e spiega le ragioni per cui non ne ha bisogno.
  • L'inammissibilità del ricorso per profili di colpa può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende; pertanto le impugnazioni prive di fondamento possono avere conseguenze economiche rilevanti.

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