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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02228/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)

La controversia

Una società poi ammessa ad amministrazione straordinaria ha agito per far dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 270/1999 e dell'art. 67, comma 2, l.fall., due pagamenti eseguiti nel 2010 in favore di un'altra società, anch'essa successivamente assoggettata ad amministrazione straordinaria, per complessivi euro 36.929,66. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo provata la scientia decoctionis dell'accipiente; la corte d'appello ha invece riformato la decisione, respingendo la revocatoria. In Cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 67 l.fall. e dell'art. 49 d.lgs. n. 270/1999 per avere la corte territoriale ritenuto necessaria, ai fini della revocatoria, la conoscenza non solo dello stato d'insolvenza ma anche della sua irreversibilità; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere escluso che la richiesta di dilazione di pagamento, proveniente da un debitore già moroso, integrasse prova presuntiva della conoscenza dell'incapacità economica della debitrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che, poiché la revocatoria ordinaria o fallimentare era stata proposta contro un soggetto già assoggettato ad amministrazione straordinaria, l'azione non poteva più essere esperita con finalità di recupero del bene o della somma alla garanzia patrimoniale dell'attrice. Ha quindi affermato che, in tale situazione, la tutela dei creditori della procedura originaria resta confinata all'insinuazione al passivo della procedura dell'accipiente per il controvalore del bene o del denaro, davanti al giudice delegato, e che la domanda proposta in ordinario giudizio di cognizione è inammissibile o improcedibile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. La sentenza d'appello è stata dunque cassata senza rinvio, con compensazione integrale delle spese e con onere per la ricorrente del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto. Il ricorso incidentale condizionato non risulta esaminato nel merito.

Norme richiamate

  • art. 49 d.lgs. n. 270/1999

    È richiamato quale base della revocatoria nell'amministrazione straordinaria; la Corte ne afferma l'operatività coordinata con le regole della concorsualità e con il divieto di incidere sul patrimonio della procedura già aperta con sentenza dichiarativa dell'insolvenza del destinatario del pagamento.

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    È norma fondante dell'azione revocatoria fallimentare; la Corte ne precisa che, quando il soggetto che ha ricevuto il pagamento è già assoggettato a procedura concorsuale, l'azione non è più proponibile in sede ordinaria per recuperare il bene o la somma alla garanzia dei creditori.

  • artt. 42, 44, 45, 51 e 52 l.fall.

    Sono richiamati come norme desumibili dal principio di cristallizzazione del patrimonio e dell'intangibilità dell'asse concorsuale, applicabili anche all'amministrazione straordinaria per effetto del rinvio legislativo.

  • art. 18 d.lgs. n. 270/1999

    Richiamato per la dichiarazione dello stato di insolvenza e per il rinvio alle regole concorsuali applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 270/1999

    Richiamato come norma di rinvio alle disposizioni della legge fallimentare compatibili con l'amministrazione straordinaria.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla prova presuntiva della scientia decoctionis, ma non decisivo nella ratio della cassazione, che ha risolto la causa per una preclusione processuale sostanziale alla proponibilità dell'azione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni semplici; la Corte non si sofferma sul merito della prova, avendo dichiarato l'azione non proponibile per intervenuta procedura concorsuale del convenuto.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Utilizzato per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, essendo la causa definita per una ragione processuale che impedisce la prosecuzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato solo quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria o fallimentare, quando abbia ad oggetto un pagamento o un atto di disposizione posto in essere verso un soggetto già assoggettato a procedura concorsuale, non può essere coltivata in un ordinario giudizio di cognizione per ottenere il recupero del bene o della somma alla garanzia esclusiva del creditore o della massa.
  • La sentenza dichiarativa dell'insolvenza o del fallimento del destinatario dell'atto produce cristallizzazione del patrimonio concorsuale e impedisce che un titolo giudiziale successivo incida sull'integrità dell'asse mediante la restituzione in forma specifica del bene o del denaro.
  • Il venir meno della proponibilità dell'azione costitutiva non elimina la tutela dei creditori dell'alienante o del solvens, i quali possono far valere il controvalore del bene o della somma insinuandosi al passivo della procedura aperta in capo all'acquirente o all'accipiens.
  • Quando la controversia è destinata a sfociare nell'accertamento di un credito da insinuare al passivo della procedura concorsuale del soggetto che ha ricevuto il pagamento, la competenza sull'accertamento, previa delibazione della questione costitutiva, spetta al giudice delegato e non al giudice ordinario.
  • L'inammissibilità o improcedibilità dell'azione revocatoria proposta o proseguita contro un soggetto già in procedura concorsuale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, incluso il giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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