Cassazione Penale, Ordinanza n. 26373/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda concerne un imputato che, davanti al Tribunale di Foggia, ha definito il procedimento con sentenza ex art. 444 c.p.p. sull’accordo tra le parti, dopo la riqualificazione del fatto operata dalla Corte d’appello di Bari. Il reato indicato nel testo è il tentativo di furto aggravato, con aggravante della minorata difesa e con riferimento alle aggravanti di cui ai nn. 2 e 7 dell’art. 625 c.p. In cassazione l’imputato deduceva violazione di legge e vizi motivazionali, lamentando: 1) l’asserita violazione dell’art. 129 c.p.p. per omessa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione; 2) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte rileva però che, nel rito patteggiato, tali doglianze non sono proponibili nei limiti dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché l’interessato, aderendo all’accordo sulla pena, rinuncia alle questioni non rientranti nelle ipotesi tassative di impugnazione. Quanto alle attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta corretta e il motivo è giudicato generico, non specifico, perché la riduzione di pena risultava già concessa sulla base di modalità e gravità del fatto, personalità dell’imputato, confessione spontanea e condotta processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo non deducibili nel rito ex art. 444 c.p.p. le censure formulate sull’art. 129 c.p.p. e sulla motivazione relativa alle attenuanti generiche. Ha inoltre osservato che la motivazione sulla pena era congrua e che il motivo era comunque generico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del rito patteggiato, cui consegue la definizione del processo sulla base dell’accordo tra le parti
limita l’impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente previste e rende inammissibile il ricorso su questioni alle quali l’imputato abbia rinunciato con l’accordo sulla pena
la deduzione dell’omesso proscioglimento in fatto o della mancata motivazione sul punto è irrilevante/inammissibile nel perimetro dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
artt. 56, 61 n. 5, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.
norme incriminatrici e circostanziatrici del reato oggetto di riqualificazione e di patteggiamento
Massime di principio
- Nel rito applicativo della pena su richiesta, l’impugnazione in cassazione è ammessa solo nei limiti tassativi previsti dalla legge; restano precluse le censure concernenti questioni alle quali l’imputato abbia rinunciato aderendo all’accordo.
- La doglianza relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è proponibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, salvo che rientri nelle specifiche ipotesi di impugnazione consentite.
- Quando la sentenza di applicazione della pena contiene una motivazione congrua sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, il motivo di ricorso che contesti il diniego o il mancato riconoscimento di benefici o attenuanti deve essere specifico; la mera genericità della censura ne determina l’inammissibilità.
- Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento, la verifica sulla motivazione della pena non può essere trasformata in una rivalutazione del merito sulla responsabilità o sulle premesse storiche dell’accusa, oggetto di rinuncia implicita con l’accesso al rito speciale.
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