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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12156/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata (capo B) nei loro confronti e ulteriori minacce (capo D) per Sabrina Camasso. Le censure erano articolate su cinque motivi: 1) vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e travisamento delle testimonianze in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi del reato (contestando in particolare che la Camasso avesse minacciato con un coltello Antonina Federico); 2) carenza di motivazione sulla responsabilità di Camasso rispetto al capo D) e mancata valutazione di deposizioni favorevoli (agente Capano, testimone Galesi); 3) errata esclusione della scriminante della legittima difesa, dato il quadro di aggressione subito dai ricorrenti da parte dei due Federico; 4) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio e rifiuto della sospensione condizionale della pena per Camasso (si contestava che questa fosse già stata concessa due volte); 5) vizio nella quantificazione della provvisionale riconosciuta alle parti civili, ritenuta troppo esigua.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i primi tre motivi aspecifici e reiterativi, volti a una nuova valutazione del merito e del materiale probatorio già esaminato in sede di merito, richiamando la regola della "doppia conforme" (integrazione motivazionale tra primo e secondo grado). Ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa l'attendibilità e la decisività delle deposizioni degli agenti di polizia (Schirinzi, Leotta, Capano) e delle altre testimonianze ritenute riscontranti. Ha confermato l'esclusione della legittima difesa come non configurabile e ha ritenuto congrua la determinazione delle pene (7 mesi reclusione per Camasso; 6 mesi per Todisco). Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo alla provvisionale per insindacabilità in Cassazione (riferendosi a costante giurisprudenza). Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese di questo grado di giudizio, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili nella misura complessiva di euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento normativo per i motivi di ricorso per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi aspecifici e reiterativi, quindi non idonei a sollecitare una riconsiderazione del merito dei fatti già valutati congruamente dai giudici di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali per ricorsi inammissibili; applicata per imporre ai ricorrenti il pagamento delle spese e la somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 132 cod. pen. e art. 133 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha ricordato la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della sanzione, valutando congrua la pena inflitta in rapporto alle modalità dell'azione (art. 133) e ai principi di commisurazione (art. 132).

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 2246/1990, "Capelli")

    Principio secondo cui la provvisionale disposta dal giudice di merito, in caso di condanna generica al risarcimento, è insuscettibile di impugnazione in Cassazione perché destinata a essere travolta dalla liquidazione definitiva; questo ha reso inammissibile il quinto motivo.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rifa la valutazione delle prove se la motivazione di merito (primo e secondo grado) è congrua: i ricorsi che ripropongono valutazioni già svolte sono inammissibili.
  • La regola della "doppia conforme" integra la motivazione: quando primo e secondo grado concordano nella ricostruzione, la Corte suprema valuta globalmente l'argomentazione risultante senza sostituirsi ai giudici di merito.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione per vizi di motivazione è necessario puntare su specifiche, concrete ed evidenti contraddizioni, omissioni o travisamenti probatori, non su generiche contestazioni o rinnovate valutazioni del materiale probatorio.
  • La valutazione della sussistenza della scriminante della legittima difesa compete ai giudici di merito e sarà revocata in sede di legittimità solo se la motivazione a sostegno dell'esclusione è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • La quantificazione della provvisionale e provvedimenti provvisori in materia di risarcimento non sono normalmente sindacabili in Cassazione; le doglianze devono essere sollevate nei gradi di merito o nella fase di liquidazione definitiva.
  • La discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena è ampia: censure sulla congruità della pena in Cassazione sono inammissibili salvo che la motivazione mostri eccesso di ricorso, arbitrarietà o manifesta illogicità.

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