Cassazione Penale, Ordinanza n. 17749/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, denunciando in modo generico il vizio di mancata e insufficiente motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. La Corte rileva però che la sentenza impugnata è stata pronunciata dopo un precedente annullamento senza rinvio disposto dalla Cassazione, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990, e con rinvio solo sul trattamento sanzionatorio. In tale situazione l'accertamento di responsabilità era ormai definitivo e quindi non più censurabile in sede di legittimità; inoltre non risultava contestata la recidiva. Per questo il motivo è stato ritenuto non ammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il controllo di legittimità non poteva riguardare l'affermazione di responsabilità, ormai coperta da definitività per effetto del precedente annullamento con rinvio limitato al solo trattamento sanzionatorio e dell'annullamento senza rinvio dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990.
Norme richiamate
L'annullamento senza rinvio aveva riguardato soltanto l'aggravante prevista da questa disposizione, mentre la responsabilità per il reato-base era divenuta definitiva.
La disciplina sugli stupefacenti era il contesto normativo del giudizio, ma il testo disponibile richiama espressamente solo l'aggravante dell'art. 80.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, secondo la regola processuale applicabile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile censurare, con motivi generici di difetto di motivazione, un accertamento di responsabilità già divenuto definitivo per effetto di un precedente annullamento limitato solo ad altri profili della decisione.
- Quando la Cassazione abbia annullato senza rinvio una decisione solo in relazione a una circostanza aggravante e abbia disposto rinvio esclusivamente per il trattamento sanzionatorio, il giudizio di colpevolezza resta fermo e non può essere riaperto con il successivo ricorso.
- La contestazione in cassazione deve confrontarsi con il perimetro del precedente giudicato rescindente: i motivi che eccedono tale ambito sono inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni ostative, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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