Sentenza del 23/05/2019 n. 14024 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva riformato la decisione della CTP di Salerno, contestando la rideterminazione del valore doganale di calzature importate dalla Cina mediante il sistema di banca dati "M.E.R.C.E.". La ricorrente ha dedotto cinque motivi, tra cui violazione delle norme sul valore in dogana, illegittimo utilizzo dei dati comparativi, omessa o insufficiente motivazione, omessa pronuncia e violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi mescolavano indistintamente vizi diversi previsti dall'art. 360 c.p.c., erano in parte generici, in parte nuovi e non adeguatamente riferiti alla sentenza impugnata; inoltre, la ricorrente non aveva indicato con precisione i fatti decisivi omessi né aveva dimostrato che alcune questioni fossero state ritualmente dedotte nei precedenti gradi di giudizio. La società è stata condannata a pagare all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 oltre accessori e spese prenotate a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
I motivi di ricorso per Cassazione devono essere distintamente ricondotti a uno specifico vizio di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo. La Corte non è tenuta a ricostruire autonomamente censure confuse o promiscue.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, art. 78
Consente all'autorità doganale di procedere al controllo e alla revisione della dichiarazione doganale e di rideterminare i diritti dovuti quando il valore dichiarato non risulti congruo o adeguatamente comprovato.
Regolamento (CEE) n. 2454/1993, art. 181-bis
Disciplina la procedura da seguire quando l'autorità doganale nutre fondati dubbi sul fatto che il valore dichiarato rappresenti il prezzo effettivamente pagato o da pagare. Nel caso concreto, tuttavia, la relativa censura è stata ritenuta nuova e comunque inammissibile.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Regolamento (CEE) n. 2658/1987 e Regolamento (CE) n. 1832/2003
Normativa richiamata dalla ricorrente in materia di classificazione e disciplina doganale, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito perché formulate in modo inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per Cassazione ogni censura deve essere formulata in modo chiaro e autonomo, indicando precisamente se riguarda una violazione di legge, un vizio processuale o l'omesso esame di un fatto decisivo.
- Non è sufficiente lamentare genericamente che il giudice non abbia considerato deduzioni o documenti: occorre indicare quale specifico fatto decisivo sia stato omesso, dove sia stato dedotto e perché avrebbe potuto determinare una diversa decisione.
- Le questioni nuove, non sottoposte ai giudici di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge.
- In materia doganale, l'amministrazione può verificare la congruità del valore dichiarato e procedere alla rettifica quando sussistano elementi oggettivi di dubbio; il contribuente deve contestare puntualmente il metodo utilizzato e documentare il valore effettivo della transazione.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente il merito della valutazione probatoria compiuta dai giudici precedenti, ma controlla soltanto la corretta applicazione della legge e il rispetto dei requisiti processuali del ricorso.
- Un ricorso dichiarato inammissibile comporta normalmente la condanna alle spese e, quando previsto, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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