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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49689/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di ricusazione nei confronti dei giudici Cosentino e Mellace per avere questi, nel precedente procedimento, svolto funzioni e adottato valutazioni sullo stesso fatto/beni oggetto del procedimento di prevenzione; i ricorrenti deducevano violazione degli artt. 36 e 37 c.p.p. e richiamavano la giurisprudenza (Sez. U. Lapelosa) che consente la ricusazione del giudice della prevenzione che abbia già espresso valutazioni di merito sul medesimo fatto. La Corte territoriale ha ritenuto però l'istanza irricevibile per la mancata produzione della documentazione probatoria prevista dall'art. 38 c.p.p., senza la quale non era possibile valutare tempestività e fondatezza della ricusazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i ricorsi e ha confermato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione per mancata allegazione dei documenti idonei a provare la causa di ricusazione, richiamando costante giurisprudenza secondo cui la dichiarazione di ricusazione è caratterizzata da rigorose esigenze formali (termine e modalità, e obbligo di allegazione documentale ex art. 38 c.p.p.). Ha altresì escluso che la Corte territoriale potesse acquisire d'ufficio la documentazione prima di un positivo scrutinio di ammissibilità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 36 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti come norma che tutela l'imparzialità e i motivi di ricusazione; la Corte non ha potuto verificarne l'applicabilità per assenza della documentazione probatoria allegata.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di ricusazione dedotti; la Corte ha ritenuto inidonea l'asserita violazione per mancata prova documentale.

  • art. 38 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato l'onere di allegazione documentale imposto da questa norma: la mancata produzione dei documenti idonei a provare l'esistenza della causa di ricusazione rende inammissibile l'istanza.

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Comma 1: collega l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione al mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 38; comma 3: la possibilità di acquisire informazioni d'ufficio è subordinata a un preliminare giudizio di ammissibilità, qui precluso.

  • art. 240‑bis cod. pen.

    Norma penale richiamata nella ricostruzione fattuale (confisca allargata) relativa ai precedenti provvedimenti sui beni dei ricorrenti; non è stata invece decisiva ai fini dell'ammissibilità della ricusazione in mancanza di documentazione allegata.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione è soggetta a rigide prescrizioni formali: il ricusante deve allegare i documenti necessari a provare la causa di ricusazione (art. 38 c.p.p.); la mancata allegazione può comportare l'inammissibilità dell'istanza.
  • Il giudice territoriale non è tenuto ad acquisire d'ufficio la documentazione a sostegno della ricusazione prima di aver verificato l'ammissibilità formale dell'istanza; l'acquisizione d'ufficio è possibile solo dopo un positivo esame di ammissibilità.
  • Se il motivo di ricusazione si fonda su una precedente decisione o partecipazione del medesimo giudice in altro procedimento, è essenziale indicare e produrre gli atti decisivi (sentenze, ordinanze, provvedimenti) che comprovino la stessa materia/fatti e la partecipazione del giudice.
  • La giurisprudenza che ammette la trasmissione d'ufficio degli atti (es. orientamento più isolato) è limitata e richiede condizioni particolari (ad es. atti specificamente indicati a verbale e ordini di trasmissione già disposti dal giudice procedente); non può essere considerata una regola generale che esoneri il ricusante dall'onere documentale.
  • In situazioni simili è strategico: 1) produrre fin dall'istanza i provvedimenti che dimostrano la precedente partecipazione del giudice; 2) indicare con precisione le parti, i numeri di registro e le decisioni; 3) richiamare la giurisprudenza rilevante ma non affidarsi a interpretazioni isolate che elidano l'onere di allegazione.

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