Cassazione Penale, Ordinanza n. 19552/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non è stata accolta alcuna doglianza; la decisione di merito sulla responsabilità per ricettazione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Ha dedotto: 1) l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo un diverso calcolo del termine; 2) l'insussistenza della responsabilità per ricettazione; 3) la non configurabilità del reato presupposto di cui all'art. 474 c.p. per mancanza di registrazione del marchio, con conseguente venir meno anche della ricettazione; 4) il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, il secondo meramente riproduttivo delle censure già respinte in appello e quindi aspecifico/inammissibile, il terzo infondato perché per marchi di larghissimo uso non è richiesta la prova della registrazione, e il quarto non deducibile in cassazione perché non previamente devoluto in appello.
Norme richiamate
Il termine di prescrizione del delitto di ricettazione è stato considerato pari a dieci anni nel combinato disposto con le norme sulla prescrizione; inoltre, la fattispecie attenuata del quarto comma non era deducibile in sede di legittimità perché non devoluta in appello.
Richiamato per il calcolo del termine di prescrizione applicabile al reato contestato.
Richiamato insieme all'art. 157 c.p. per escludere che la prescrizione fosse maturata.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La censura sulla responsabilità è stata ritenuta aspecifica perché meramente reiterativa dei motivi di appello e priva di effettivo confronto con la decisione impugnata.
È stata affermata l'inammissibilità della doglianza sulla fattispecie attenuata perché non dedotta come motivo di appello.
La richiesta di discussione in pubblica udienza è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il procedimento doveva svolgersi in camera di consiglio.
La Corte ha escluso che la mancanza di prova della registrazione del marchio impedisse la configurabilità del reato, almeno per marchi di larghissimo uso e incontestata utilizzazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La prescrizione del delitto di ricettazione va calcolata applicando il termine di dieci anni risultante dal combinato disposto delle norme sulla prescrizione richiamate dalla Corte; se tale termine non è decorso, la causa estintiva non può essere dichiarata.
- Le doglianze che sollecitano una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti sono estranee al sindacato di legittimità, salvo deduzione di specifici travisamenti decisivi della prova.
- Per i marchi di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione non è necessaria la prova della registrazione ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 474 c.p.; chi eccepisce l'assenza dei presupposti di tutela deve provarla.
- Una questione non devoluta al giudice di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità del motivo.
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