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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22629/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui la Corte d'appello, giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del bis in idem tra reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (distinte cessioni di stupefacenti) giudicati in due procedimenti diversi relativi allo stesso giorno (22 settembre 2017), sostenendo che le condotte fossero identiche e dunque assorbite dal precedente giudicato; contestualmente la Corte d'appello aveva invece riconosciuto la continuazione fra i reati e rideterminato la pena complessiva in diciotto anni e dieci mesi.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso come infondato: ha condiviso la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui, pur essendo gli episodi accertati lo stesso giorno, si tratta di condotte distinte (più cessioni osservate nel corso della giornata verso diversi acquirenti e, separatamente, il sequestro di uno specifico quantitativo al momento dell'arresto), con rilevanti differenze temporali e quantitative tali da escludere l'identità della fattispecie e quindi il bis in idem. Il giudice dell'esecuzione ha correttamente riconosciuto la continuazione e unificato i reati secondo la normativa processuale; per l'esito negativo del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Le condotte contestate consistono in cessioni e detenzione ai fini di spaccio; la Corte ha ritenuto che episodi distinti nello svolgimento (diversi contatti di cessione vs. sequestro di una specifica quantità al momento dell'arresto) non costituiscano la stessa fattispecie sostanziale ai fini del bis in idem.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione di legge nell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché il provvedimento impugnato è stato adeguatamente motivato sulle differenze fattuali tra gli episodi.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Utilizzato dal giudice dell'esecuzione per unificare i reati ai fini dell'esecuzione e del trattamento sanzionatorio complessivo, su richiesta del condannato; applicazione ritenuta corretta dalla Corte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mera coincidenza temporale (stesso giorno) non basta a configurare il bis in idem: è necessario che la fattispecie sostanziale sia identica nella condotta, nel tempo e nella consistenza materiale dell'illecito.
  • Quando le cessioni sono state osservate come plurime e senza indicazione puntuale di tipo/quantità per ciascuna singola cessione, esse possono essere distinte rispetto al possesso/quantitativo riscontrato al momento dell'arresto e del sequestro, con conseguente esclusione dell'assorbimento per bis in idem.
  • Il giudice dell'esecuzione può valutare e distinguere episodi accertati in processi diversi e, se del caso, dichiarare la continuazione anziché il bis in idem, rideterminando il trattamento sanzionatorio complessivo.
  • Il ricorso in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; la semplice reiterazione delle argomentazioni senza affrontare il ragionamento motivazionale del giudice di merito è destinata a fallire.
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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