Cassazione Penale, Ordinanza n. 10897/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida senza patente. Il ricorso deduceva, in sostanza, erronea applicazione degli artt. 129 e 533 c.p.p.: secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare correttamente gli elementi del reato, avrebbe pronunciato condanna senza raggiungere la prova oltre ogni ragionevole dubbio e avrebbe dovuto invece emettere una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p. Il ricorso non conteneva, però, una specifica critica alla motivazione di appello, né indicava puntualmente i dati fattuali e giuridici che sorreggevano la pretesa evidente innocenza. La sentenza impugnata, secondo la Corte di cassazione, si fondava su due distinti accertamenti di guida senza patente, su verbali e sul provvedimento prefettizio di revoca della patente, oltre che sull'ammissione dei fatti da parte dell'imputato. È stata inoltre esaminata la questione della prescrizione, ritenuta non maturata; in ogni caso, la Corte ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di rilevare d'ufficio cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, qualificandoli come un "non motivo" perché meramente assertivi e non confrontati con la motivazione della sentenza di appello. Ha escluso sia la violazione dell'art. 129 c.p.p., non emergendo alcuna evidenza di innocenza, sia la violazione dell'art. 533 c.p.p., poiché la condanna era sorretta da precisi riscontri documentali e da un percorso argomentativo logico e coerente. Ha infine affermato che il reato non era prescritto e che, comunque, l'inammissibilità del ricorso avrebbe impedito di rilevare eventuali cause estintive sopravvenute. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, cod. strada
Individua il reato contestato, consistente nella guida senza patente, considerata nella decisione come reiterata nel biennio e documentalmente accertata.
Può condurre a una pronuncia assolutoria immediata solo in presenza di una evidente innocenza; nel caso concreto la Corte ha escluso che emergessero elementi di tale tenore.
Il giudizio di condanna deve fondarsi sulla prova oltre ogni ragionevole dubbio; la doglianza è inammissibile se si risolve in una generica contestazione della valutazione probatoria senza specifici vizi motivazionali.
Richiamato per affermare che il ricorso non deduceva una censura riconducibile ai motivi consentiti, ma un mero non motivo privo di specificità.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.
Richiamato nel ragionamento sulla disciplina della sospensione della prescrizione per i reati commessi nel periodo di applicazione della riforma Orlando.
legge 27 settembre 2021, n. 134
Richiamata come intervento successivo che ha innovato la disciplina della prescrizione, senza incidere sul caso concreto per ragioni temporali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e correlate alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di formule generiche sulla mancanza di prova o sull'innocenza dell'imputato integra un motivo inammissibile.
- La deduzione della violazione dell'art. 533 c.p.p. non è ammissibile quando si riduce a una contestazione astratta della valutazione del materiale probatorio, senza indicare puntuali vizi logici o giuridici della motivazione.
- La pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p. è imposta solo quando dagli atti emerga in modo evidente l'innocenza dell'imputato; non basta una generica affermazione difensiva di insussistenza dell'accusa.
- In presenza di riscontri documentali puntuali e di una motivazione coerente, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione del fatto a quella del giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce il valido instaurarsi del rapporto di impugnazione e preclude la rilevazione d'ufficio di cause estintive del reato maturate successivamente alla sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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