Cassazione Penale, Sentenza n. 4346/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) e documentale. La ricorrente deduceva: 1) omissione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere testi decisivi (Albanesi Alessandro e Salviati Pamela); 2) mancata esclusione dell\'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale; 3) mancata esclusione del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione; 4) mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza invece che di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure di merito generiche e riconducibili a una mera rivalutazione del materiale probatorio già esaminato nei gradi di merito; non sono state indicate lacune o manifeste illogicità nella motivazione della corte d\'appello tali da giustificare la rinnovazione dell\'istruttoria. In particolare la Cassazione ha ritenuto corretta la ricostruzione del dolo specifico desumibile dall\'assenza della documentazione contabile e dalle condotte distrattive (prelievo in contanti di circa 60.000 euro), ha escluso la speciale tenuità del danno per l\'entità della distrazione e ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice sull\'equilibrio tra circostanze attenuanti e aggravanti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
istituto della rinnovazione dell\'istruttoria dibattimentale
La decisione di non rinnovare l\'istruttoria può essere impugnata in Cassazione solo se nella motivazione del giudice di merito emergono lacune o manifeste illogicità su punti decisivi che sarebbero chiariti dall\'assunzione delle prove richieste
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
censura per vizi della motivazione e travisamento del fatto
Limita la sindacabilità in sede di legittimità: la Corte non può sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella del giudice di merito né procedere a una rivalutazione globale del materiale probatorio; è ammessa la censura solo per carenze argomentative manifeste
criteri per il confronto tra circostanze aggravanti e attenuanti
Il giudizio comparativo sulle circostanze è discrezionale e sufficiente la motivazione sommaria: è sindacabile in Cassazione solo se frutto di arbitrio o illogicità manifesta
conseguenze per ricorso infondato o inammissibile
Consente la condanna per le spese del procedimento e per il versamento alla cassa delle ammende quando il ricorso risulti manifestamente inammissibile o infondato
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co. 8
regole sulla trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi
Stabilisce che la trattazione orale davanti alla Corte di cassazione è consentita solo se espressamente richiesta; qui il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo l\'inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti o del materiale probatorio: le censure che si risolvono in una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se non indicano lacune o illogicità manifeste nella motivazione del giudice di merito
- La richiesta di rinnovazione dell\'istruttoria dibattimentale va motivata con precisione: per renderla apprezzabile in sede di legittimità è necessario mostrare che la decisione impugnata contiene lacune o contraddizioni tali che l\'assunzione della prova richiesta avrebbe potuto incidere sulla decisione
- L\'elemento soggettivo nei reati di bancarotta può essere desunto dai comportamenti e dalle modalità operative (assenza di scritture contabili, prelievi ingiustificati, ecc.), mediante un percorso logico-deduttivo che collega fatti e stato d\'animo dell\'autore
- La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno è applicabile in modo restrittivo e dipende dall\'entità e dalla gravità dell\'evento dannoso; importi significativi e condotte sistematiche ne ostano il riconoscimento
- La valutazione comparativa tra circostanze aggravanti e attenuanti è rimessa alla discrezionalità del giudice e solo palesi arbitrii o illogicità consentono la censura in Cassazione
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